Omessa comunicazione della trattazione orale e nullità con estinzione dei reati (Cass. pen. Sez. II n. 33728 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio d’appello, la mancata comunicazione alla difesa dell’imputato della richiesta di trattazione orale formulata dalla parte civile e dell’eventuale provvedimento che la dispone integra nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio e dell’audita altera parte, pur in assenza di esplicita previsione nell’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. L’imputato non può essere privato della partecipazione in presenza, né personalmente né a mezzo del difensore di fiducia, per effetto di un difetto di comunicazione a lui non imputabile. Dall’accoglimento del motivo discende l’annullamento della sentenza e la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, con annullamento senza rinvio agli effetti penali e rinvio al giudice civile competente in grado d’appello per le statuizioni civili e la liquidazione delle spese di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14 ottobre 2024, confermava la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa per due truffe commesse nella vendita di un autoveicolo.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo due motivi. Con il primo eccepiva la nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa della richiesta di trattazione orale avanzata dalla parte civile, comunicata soltanto al Procuratore generale. Con il secondo censurava la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, della provvisionale in favore delle parti civili, nonostante le condizioni economiche dell’imputato e l’ammissione al gratuito patrocinio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. La verifica delle circostanze allegate dalla difesa, resa possibile dalla natura in procedendo della questione, ha consentito di constatare che non vi era prova della comunicazione all’imputato del provvedimento che, in accoglimento dell’istanza della parte civile, disponeva la trattazione orale. Dagli atti risultavano la notifica del decreto di citazione in appello, la richiesta di trattazione orale della parte civile e la notifica del decreto all’imputato, ma non era reperibile alcuna comunicazione alla difesa dell’istanza né dell’eventuale provvedimento presidenziale che l’avesse accolta.
Secondo la Corte, la mancata comunicazione dell’udienza orale e la conseguente mancata partecipazione in presenza hanno comportato la sostanziale violazione del contraddittorio ai danni dell’imputato, che non ha potuto intervenire né personalmente né a mezzo del difensore di fiducia, essendogli stato nominato un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il Collegio ha precisato che, al di là delle divergenze interpretative sulla natura della nullità, è orientamento prevalente che, nonostante la mancata esplicita previsione nell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 di un obbligo di comunicazione dei due atti, la necessità di rispettare il principio del contraddittorio imponga la formalità e sanzioni di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. l’eventuale omissione, come affermato da Sez. V n. 16411 del 21.03.2025.
Dall’accoglimento del primo motivo è derivata l’estinzione dei reati per prescrizione. Anche assumendo come data iniziale quella della querela (3 aprile 2017), i sette anni e sei mesi previsti per la truffa, in assenza di aggravanti qualificate, portano al 3 ottobre 2024, cui aggiungere centosessantuno giorni di sospensione tra il 3 dicembre 2019 e il 12 maggio 2020 per l’astensione del difensore dalle udienze, giungendo al 12 marzo 2025. Non è stato conteggiato l’ulteriore periodo di sospensione indicato nella sentenza di primo grado per l’emergenza sanitaria, caduto al di fuori dell’epoca di sospensione necessaria.
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio agli effetti penali, essendo i reati estinti, e l’annullamento con rinvio agli effetti civili dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che deciderà anche sulla liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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