Rapina configurabile anche se il bene è sottratto per uso momentaneo (Cass. pen. Sez. II n. 33725 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringa la persona offesa a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, facendole perdere il controllo della cosa durante l’utilizzo da parte dell’agente. In presenza di una “doppia conforme” il giudice di appello non è tenuto a un’analisi dettagliata di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione globale e logica dei fatti decisivi, con la conseguenza che le argomentazioni non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per intervenuto risarcimento non implica il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., quando manca la prova che il risarcimento sia stato integrale ed effettivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da fatti avvenuti all’interno di un centro di accoglienza, dove l’imputato aggredì un ospite e, nel contesto, si impossessò del telefono cellulare di un’altra persona offesa che stava riprendendo la scena con il proprio apparecchio. Il Tribunale di Firenze, con sentenza dell’11.11.2020, aveva affermato la responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’08.07.2024, in parziale riforma, dichiarò estinti per prescrizione i reati di lesione personale e calunnia, rideterminando la pena in relazione al residuo reato di rapina aggravata in concorso. Avverso tale pronuncia l’imputato propose ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., vizi motivazionali sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazione giuridica, nonché il diniego dell’attenuante del risarcimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto al primo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale aveva reso una motivazione immune da vizi, ricostruendo la dinamica dei fatti attraverso una valutazione puntuale di tutte le fonti di prova. In particolare, il giudice d’appello aveva valorizzato la “doppia conforme” sulla responsabilità per la rapina, richiamando l’ampia motivazione del primo giudice e le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate dalle deposizioni dei testi.

La Corte ha poi affrontato il profilo centrale della qualificazione giuridica, relativo alla dedotta derubricazione nel reato di violenza privata. Ha osservato che la persona offesa aveva perso il controllo del proprio telefono cellulare, sottrattole dall’imputato: circostanza che, a prescindere dallo scopo perseguito dall’agente, è idonea a integrare il delitto di rapina. Sul punto ha richiamato il precedente Sez. 2, n. 16819 del 26.02.2019, Simone, Rv. 276052, secondo cui è configurabile la rapina, e non la violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso momentaneo, e ne perda il controllo durante l’utilizzo da parte dell’agente, che così consegue l’autonoma disponibilità della cosa.

Quanto alla contestata attendibilità dei testi e alla mancata valutazione di talune deduzioni difensive, la Corte ha ribadito che, in presenza di “doppia conforme”, il giudice d’appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, potendo spiegare in modo logico le ragioni del proprio convincimento attraverso una valutazione globale. Le argomentazioni difensive non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese (richiamati Sez. 2, n. 46261 del 18.09.2019, Cammi, Rv. 277593 e altri). Ha inoltre precisato che una criticità isolata su una delle molteplici valutazioni non comporta l’annullamento, rilevando solo se disarticola uno degli essenziali nuclei di fatto della decisione.

Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, relativo al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l’esclusione, osservando che, pur avendo l’imputato risarcito il danno — comportamento posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche —, non vi era prova che il risarcimento fosse integrale ed effettivo, presupposto necessario per l’applicazione dell’invocata attenuante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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