L’accordo ex art. 599-bis c.p.p. non richiede motivazione sul proscioglimento (Cass. pen. Sez. 7 n. 15751 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. con cui si deducano questioni – anche rilevabili d’ufficio – alle quali l’imputato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, salvo che esse si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, ovvero nella erronea qualificazione giuridica del fatto. La rinuncia ai motivi, determinando una preclusione processuale, limita la cognizione del giudice d’appello ai soli motivi non rinunciati, sicché questi non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Il ricorso resta, invece, ammissibile per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia.
Il Fatto
Gli imputati proponevano appello avverso la sentenza di condanna di primo grado per i reati rispettivamente loro ascritti. In sede di gravame, le difese e il Procuratore generale territoriale concordavano, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., l’accoglimento dei motivi concernenti l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti e la misura della pena, con conseguente rinuncia degli imputati a ogni differente motivo di censura.
La Corte di Appello di Napoli accoglieva la richiesta concordata. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello dell’assenza di prova in ordine alla loro responsabilità per i reati loro contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. La reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rende nuovamente applicabile tale orientamento.
La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non devolutogli, anche in punto di affermazione di responsabilità. Ne consegue che le questioni coperte dalla rinuncia, funzionale all’accordo, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità, a meno che non emergano profili di illegalità della pena o di erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendo il giudice tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce, pertanto, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, le censure degli imputati, concernenti la mancata rilevazione dell’assenza di prova, afferiscono a questioni coperte dalla rinuncia e non risultano ammissibili in questa sede.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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