Remissione querela estingue percosse ma non lieve entità rapina (Cass. pen. Sez. 2 n. 12574 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione della querela, con accettazione dell’imputato, determina l’estinzione del reato perseguibile a querela e l’eliminazione della relativa pena, senza travolgere le statuizioni concernenti i reati non estinti. L’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 311 cod. pen., applicabile anche alla rapina dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando la lievità difetti in rapporto all’evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero all’entità del danno. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. non è deducibile in cassazione se non prospettata nei motivi di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio o non proponibile in precedenza.
Il Fatto
Con sentenza del 19 giugno 2024 il Tribunale di Trani dichiarava l’imputato colpevole dei reati di rapina pluriaggravata in concorso e percosse, condannandolo alle pene di legge. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 24 aprile 2025, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo eccepiva l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa con accettazione, con conseguente estinzione del reato di percosse; con il secondo lamentava la violazione degli artt. 311 e 628 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, la carenza motivazionale sul mancato riconoscimento della lieve entità della rapina e l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando la presenza in atti della remissione di querela e della relativa accettazione. La remissione produce effetto solo in relazione al reato di percosse, perseguibile a querela, del quale è stata dichiarata l’estinzione, eliminando la pena ad esso relativa, pari a un mese di reclusione. Il ricorso è stato, invece, dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo.
Con riferimento all’attenuante della lieve entità della rapina, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi, avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato elementi come l’approfittamento della gentilezza della persona offesa, la sfrontatezza dimostrata, la privata dimora, l’orario notturno e la vulnerabilità fisica della vittima. Ha richiamato il principio secondo cui l’attenuante in questione postula una valutazione del fatto nel suo complesso e non è configurabile quando la lievità difetti rispetto all’evento, ai mezzi, alle modalità o al danno.
Quanto all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte ha osservato che il motivo non era consentito in quanto la questione non era stata dedotta con i motivi di appello. Ha comunque verificato che la Corte territoriale, pur potendo concedere l’attenuante d’ufficio, l’aveva esclusa con motivazione logica, considerando la somma sottratta di euro 200,00 e la condizione di invalidità della vittima, nonché la natura plurioffensiva della rapina che lede anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., ha rideterminato la pena finale in sei anni di reclusione ed euro 2.100,00 di multa, eliminando l’aumento per la continuazione relativo al reato estinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio