Contrasto di giudicati e revisione: l’inutilizzabilità della prova non è inconciliabilità ontologica (Cass. pen. Sez. 3 n. 14202 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di giudicati che legittima la revisione, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., postula una oggettiva ed ontologica incompatibilità tra i fatti storici accertati in modo irrevocabile nelle due sentenze, tale da scagionare il condannato. La norma non consente di rivalutare lo stesso fatto sulla base di una difforme interpretazione, operata in un giudicato riguardante un correo, circa l’utilizzabilità di una determinata fonte di prova, questione che attiene alla valutazione del materiale probatorio e non alla ricostruzione del fatto storico. La sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non costituisce di per sé “nuova prova” rilevante ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
Il Fatto
Il ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti, era stato condannato in via definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, commesso in concorso con un soggetto maggiorenne. Quest’ultimo, separatamente giudicato, era stato condannato in un diverso giudizio, nel quale però era stata esclusa l’aggravante di aver determinato alla commissione del delitto soggetti minori, ritenendo non dimostrata la loro partecipazione all’attività di coltivazione.
La difesa del ricorrente proponeva istanza di revisione, deducendo l’inconciliabilità ontologica tra i giudicati, poiché l’affermazione che il correo non aveva impiegato i minori sarebbe stata incompatibile con la condanna del ricorrente per il medesimo fatto di coltivazione. La Corte di appello, sezione per i minorenni, di Milano respingeva l’istanza, con ordinanza avverso cui veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ribadendo che le situazioni di contrasto di giudicati legittimanti la revisione devono dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altro provvedimento. Il contrasto non può ravvisarsi in una mera divergenza di principi o di interpretazione tra due sentenze, che incida sulla valutazione del materiale probatorio. L’art. 630, lett. a), cod. proc. pen., riferendosi ai «fatti», individua gli elementi storici considerati per la ricostruzione del fatto-reato contestato.
La Suprema Corte ha precisato che la norma non consente di rivalutare il medesimo fatto attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale, relativa alla utilizzabilità di una prova, operata in una sentenza riguardante i correi. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l’errore di fatto, non la valutazione del fatto né l’interpretazione della norma giuridica, che costituiscono l’essenza stessa della funzione giurisdizionale. A sostegno di tali principi sono richiamati i precedenti di Sez. 6, n. 25110 del 2009 e Sez. 4, n. 43871 del 2018.
Nel caso di specie, le due sentenze avevano risolto diversamente la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da una persona sottoposta alle indagini. La Corte di appello per i minorenni aveva ritenuto le dichiarazioni utilizzabili, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., mentre la Corte di appello, nel giudizio sul correo maggiorenne, le aveva considerate affette da inutilizzabilità patologica ex art. 63 cod. proc. pen., non utilizzabili nemmeno nel rito abbreviato.
La Corte ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati, trattandosi di una diversa valutazione probatoria del medesimo fatto, basata su una piattaforma probatoria differente, e non di un errore nella ricostruzione del fatto storico. Ha inoltre escluso che la sentenza assolutoria potesse considerarsi “nuova prova” ai sensi della lett. c) dell’art. 630 cod. proc. pen., poiché la questione dell’utilizzabilità era già stata presa in considerazione dai giudici della cognizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, trovando applicazione la dispensa di cui all’art. 29 d.lgs. n. 272/1989 trattandosi di soggetto minorenne all’epoca del fatto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione