Ricorso inammissibile per censure riproduttive e manifestamente infondate (Cass. pen. Sez. 7 n. 3034 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La contestazione della recidiva è manifestamente infondata quando la valutazione del giudice si fonda sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. È manifestamente infondato altresì il motivo che censura l’eccessività della pena, poiché la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., quando l’onere argomentativo risulti adeguatamente assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 496 cod. pen., per avere dichiarato false generalità ai verificatori della società di trasporto della società T.E.P. s.p.a., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.
Avverso la sentenza di secondo grado, che ne aveva confermato la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. La Corte di appello aveva infatti motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità richiamando le gravi modalità di realizzazione dei fatti, con argomenti giuridici corretti.
Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla sussistenza della recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui la valutazione deve fondarsi sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne dell’imputato.
Infine, la doglianza concernente l’eccessività della pena è stata parimenti ritenuta manifestamente infondata. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l’onere argomentativo era stato adeguatamente assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
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Nota della Redazione
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