Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche motivabile con l’assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 19836 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti; l’obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale e, per gli aumenti di esigua entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale locale, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73, comma 1-bis e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e l’art. 337 cod. pen., rideterminando la pena in tre anni e un mese di reclusione ed euro 12.200 di multa. Il giudice d’appello aveva tuttavia negato le attenuanti generiche.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l’eccessività della pena e dell’aumento operato per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione esaustiva della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva giustificato la gravità del fatto con il quantitativo di stupefacente trasportato, definito elevatissimo, e con i messaggi rinvenuti sul telefono dell’imputato, dai quali emergeva un’attività di traffico già avviata; anche l’affidamento di un consistente quantitativo di droga presupponeva un rapporto fiduciario preesistente.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente l’incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014). La temporanea assenza di lavoro non giustifica la scelta delinquenziale né una mitigazione del trattamento.
Sulla determinazione della pena, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021 (Pizzone), secondo cui, in tema di reato continuato, l’aumento deve essere calcolato e motivato distintamente per ciascun reato satellite, con un onere motivazionale proporzionato all’entità degli aumenti stessi. Detto principio va coordinato con la regola per cui l’obbligo di motivazione sulla congruità della pena si attenua quanto più la sanzione si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 1995; Sez. 2, n. 28852 del 2013) e con quella per cui non è richiesta motivazione specifica per aumenti di esigua entità (Sez. 6, n. 44428 del 2022, Spampinato).
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena per il reato più grave al di sotto della cornice edittale e aveva apportato un aumento contenuto per il reato di resistenza, sicché le doglianze risultavano manifestamente infondate. All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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