Rinuncia al ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità (Cass. pen. Sez. 4 n. 24847/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, proposta dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, determina la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza che il giudice possa procedere all’esame del merito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 500,00.
Il Fatto
Un indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di narcotraffico, proponeva istanza di revoca o sostituzione della misura, rigettata dal Tribunale di Foggia. Avverso tale rigetto, proponeva appello al Tribunale di Bari, che lo rigettava con ordinanza del 5 marzo 2026. L’indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando un motivo di violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, trasmetteva atto di rinuncia al ricorso. Il Pubblico Ministero aveva già depositato requisitoria scritta chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione. La rinuncia, ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale, rendeva superfluo ogni esame del merito del ricorso, precludendo alla Corte qualsiasi valutazione sulla fondatezza dei motivi dedotti.
La Corte ha quindi dato atto che, alla declaratoria di inammissibilità, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, nella specie, in euro 500,00, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di rinuncia, dispone tale condanna.
Implicazioni Pratiche
- Effetti della rinuncia al ricorso: la rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta (personalmente o a mezzo di procuratore speciale), determina l’inammissibilità dell’impugnazione e preclude qualsiasi esame di merito; l’avvocato deve valutare attentamente, prima di rinunciare, se sussistano effettive possibilità di accoglimento del ricorso, poiché la rinuncia è irrevocabile e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Procura speciale per la rinuncia: la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere conferita con procura speciale, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.; il difensore che intenda rinunciare deve essere munito di tale procura, in mancanza della quale la rinuncia è inefficace e il giudice deve procedere all’esame del ricorso.
- Condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende: in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice (di regola euro 500,00); tale condanna è automatica e non richiede una specifica valutazione in ordine alla colpa del ricorrente.
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