La legittimazione a querela per violenza privata da condotta di parcheggio ostruente (Cass. pen. Sez. 5 n. 17739 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione, ivi compreso il parcheggio dell’autovettura che blocchi o renda difficoltoso l’accesso alla propria abitazione. È titolare del diritto di querela, ai sensi dell’art. 120 cod. pen., ogni persona offesa dal reato in quanto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice: la legittimazione sussiste pertanto anche in capo a chi, pur non essendo proprietario dell’accesso ostruito, vantasse su di esso una relazione di fatto in termini di godimento, essendo lesa la sua libertà di locomozione, azione e determinazione. Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la diversa qualificazione giuridica del fatto che rappresenti uno sviluppo interpretativo prevedibile, sul quale l’imputato abbia avuto modo di interloquire.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 610, primo comma, cod. pen., per aver costretto la persona offesa a tollerare l’occlusione della via di accesso alla propria abitazione, mediante il parcheggio della propria autovettura che rendeva difficoltoso il transito pedonale e veicolare. Il giudice di secondo grado dichiarava tuttavia l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, riducendo il quantum risarcitorio liquidato in via equitativa e revocando la provvisionale.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, tra l’altro, la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di valida querela, essendo la persona offesa un mero utilizzatore, e non il proprietario, dell’accesso ostruito, di titolarità del padre di quest’ultimo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la titolarità del diritto di querela non postula la qualità di proprietario del bene su cui incide la condotta. L’istruttoria aveva accertato che la persona offesa utilizzava l’ingresso di via Chieti, di proprietà del padre, come accesso secondario alla propria abitazione e per il parcheggio delle autovetture, con una relazione di fatto in termini di godimento, se non di possesso, rispetto al cortile.

La Corte ha rammentato che l’oggetto giuridico della violenza privata è la libertà morale, quale possibilità di determinarsi spontaneamente. La condotta ostruente, incidendo sulla capacità di locomozione e di autodeterminazione della persona offesa, ne comprime la libertà, rendendo quest’ultima titolare dell’interesse protetto dalla norma e, quindi, legittimata a proporre querela ai sensi dell’art. 120 cod. pen.. Ha inoltre precisato che non osta alla configurazione del reato la circostanza che la persona offesa non fosse residente nel luogo ove si è verificata l’ostruzione.

In ordine all’elemento materiale, la Corte ha confermato l’orientamento per cui il parcheggio dell’autovettura dinanzi a un fabbricato, tale da bloccare il passaggio, integra la violenza richiesta dall’art. 610 cod. pen. in alternativa alla minaccia. Ha altresì respinto le censure relative alla contestazione del luogo di commissione del reato, richiamando il principio per cui la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. postula una trasformazione radicale della fisionomia del fatto storico, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione, evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incentrato sul travisamento della prova, ribadendo che la rilettura degli elementi di fatto e la rivalutazione del compendio probatorio sono precluse al giudice di legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006. Ha rimarcato, altresì, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per la mancata integrale trascrizione o allegazione degli atti richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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