Omessa dichiarazione: il mancato pagamento integra il dolo anche senza atto impositivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 18649 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, il fatto è integrato dalla condotta omissiva tenuta alla scadenza del termine annuale e dalla finalità evasiva, comprovata dal mancato pagamento, alla scadenza, dell’imposta dovuta per un ammontare superiore alla soglia di punibilità, a prescindere dall’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’autorità amministrativa. L’assoluzione per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative ad annualità di imposta diverse non riverbera automaticamente effetti sulla diversa contestazione di omessa dichiarazione, dovendo il giudice procedere ad autonomo accertamento dell’imposta evasa, con verifica della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.

Il Fatto

L’imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per il reato di omessa dichiarazione relativo all’anno di imposta 2016, con assoluzione per l’analoga contestazione riferita all’anno 2014 e per le correlate ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti relative ad altre annualità. La Corte d’appello, in parziale riforma, confermava la condanna per il capo relativo all’anno 2016, e l’imputato ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 6 CEDU per l’utilizzo di presunzioni tributarie e del silenzio dell’imputato, nonché l’erronea determinazione dell’imposta evasa per omessa verifica della deducibilità dei costi e l’insussistenza dell’elemento psicologico per mancata emissione di atto impositivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, relativo all’utilizzo delle risultanze delle indagini finanziarie, ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata non si fondava sul silenzio serbato dall’imputato, bensì sulla mancata allegazione di un’ipotesi alternativa di ricostruzione dell’imponibile o sulla mancata produzione di documentazione utile ai fini del riconoscimento del diritto alla deduzione di costi realmente sostenuti o dell’IVA detraibile. La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito aveva considerato esclusivamente gli accreditamenti sui conti correnti, depurandoli delle operazioni “neutre” o giustificate, e che l’eventuale inclusione di conti di soggetti collegati era frutto di una lettura parziale e non coltivabile in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli obblighi motivazionali, rilevando che l’assoluzione per le fatture relative ad altre annualità non poteva riverberare effetti sulla contestazione relativa all’anno 2016, poiché la sentenza di assoluzione non aveva affermato la veridicità delle fatture e il giudice di primo grado aveva proceduto ad autonomo accertamento dell’imposta evasa. Ha inoltre ribadito che il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla sola verifica di coerenza e manifesta illogicità della motivazione, non potendosi procedere a una revisione degli elementi fattuali (conf. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023).

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui la sussistenza dell’elemento psicologico dipenderebbe dall’emissione di un atto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate, obliterando il dato normativo che ricollega la sanzione penale a condotte che prescindono da tale richiesta. Ha precisato che, in tema di omessa dichiarazione, il dolo è comprovato dal mancato versamento dell’imposta alla scadenza, e che l’eventuale assunzione di responsabilità da parte del professionista incaricato non esclude la responsabilità dell’imputato, comunque tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali e al controllo sull’attività del professionista (conf. Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020).

Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di merito considerato l’ammontare dell’imposta evasa, considerevolmente superiore alla soglia di punibilità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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