Omessa distrazione spese: correzione errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15037 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, assicura il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario il conseguimento di un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il difensore di una parte, vittoriosa in un giudizio definito dalla Corte di cassazione con una precedente ordinanza, propone ricorso per la correzione di errore materiale di quel provvedimento. Il ricorso originario, promosso da una società, era stato rigettato e la società era stata condannata alla rifusione delle spese di lite. Il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ma il provvedimento impugnato aveva omesso di pronunciarsi su tale istanza.

Da qui la richiesta di correzione, volta a integrare il dispositivo della pronuncia precedente. La società intimata non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame degli atti di causa e rileva che la richiesta di distrazione delle spese era stata effettivamente formulata dal difensore, con richiamo all’art. 93 cod. proc. civ., sia nel controricorso sia nella memoria illustrativa. Il presupposto fattuale dell’istanza è quindi accertato.

Il nodo giuridico riguarda il rimedio praticabile. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, la Corte esclude che si debba ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma: essa rappresenta piuttosto un’omissione del provvedimento, correggibile attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

La scelta del rimedio è sostenuta da più argomenti. Anzitutto la coerenza con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che richiama la procedura di correzione per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. In secondo luogo, il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo: la correzione consente al difensore distrattario di ottenere con maggiore rapidità il titolo esecutivo. Infine, il rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.

Su quest’ultimo punto la Corte richiama il proprio orientamento, citando Cass. n. 5082 del 26/02/2024 e Cass. n. 12437 del 17/05/2017. Il ricorso è dunque accolto e il dispositivo dell’ordinanza precedente viene integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione «accessori di legge», dell’enunciato relativo alla distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. La Corte infine esclude che vi sia luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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