Sospensione del lavoro a progetto e revoca del finanziamento: effetti solo dalla delibera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6571 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a progetto, la sospensione del rapporto e la sua successiva risoluzione per effetto della revoca dei finanziamenti pubblici sono legittime solo a decorrere dall’adozione della delibera di revoca da parte dell’ente finanziatore, non potendo tale delibera essere invocata retroattivamente per giustificare un periodo di sospensione precedente. La decisione implicita su un’eccezione o una tesi difensiva, non espressamente trattata ma superata dalla soluzione di altra questione incompatibile, è censurabile in cassazione non come omessa pronuncia ma solo come violazione di legge o difetto di motivazione. L’interpretazione del contratto data dal giudice di merito, quando risulti una delle possibili e plausibili, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore, condannando l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica a pagare la retribuzione per il periodo 1.7.2015-9.8.2015 e il risarcimento del danno per il periodo di illegittima sospensione del rapporto dal 10.8.2015 al 9.8.2016. La Corte territoriale aveva rilevato che il rapporto, di fatto sospeso dal 10.8.2015, era stato risolto solo con lettera del 6.10.2016, con effetto da luglio 2015, mentre la revoca dei finanziamenti era intervenuta solo con delibera della Giunta regionale del 9.8.2016. Avverso tale decisione l’Azienda proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. Quanto alla dedotta omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il Collegio ha ricordato che la decisione implicita di una questione ricorre quando questa risulti superata e travolta dall’incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui esame presupponga e comporti la sua irrilevanza; in tal caso, la censura è proponibile non per omessa pronuncia ma come violazione di legge o difetto di motivazione.
Nel merito, la Corte ha condiviso l’accertamento del giudice d’appello, che aveva dato atto come la sospensione del rapporto non fosse sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la loro cessazione era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016. Da ciò consegue che la delibera, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione, non poteva essere fatta valere retroattivamente per giustificare il periodo di sospensione.
Quanto ai vizi di interpretazione contrattuale, la Corte ha ribadito il principio consolidato per cui l’interpretazione del giudice di merito non deve essere l’unica possibile, ma solo una delle possibili e plausibili; ne consegue che, quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, la parte che ne propose una diversa non può dolersi in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che per censurare l’interpretazione il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e il modo in cui il giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di letture.
Le doglianze relative alla motivazione apparente sono state respinte, avendo la Corte di merito chiaramente illustrato le ragioni del diverso trattamento tra sospensione e risoluzione, fondato sulla mancata prova della coeva cessazione del finanziamento e sulla previsione contrattuale della risoluzione solo al verificarsi della condizione, dimostrato solo con la delibera del 2016. Inammissibili sono state infine ritenute le censure di omesso esame di fatti decisivi, risolvendosi in una critica del governo delle prove, attività riservata al giudice di merito.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con declaratoria di nullità delle spese per il deposito tardivo del controricorso, e con affermazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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