Omessa distrazione spese: correzione per errore materiale, non impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19975 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., garantisce il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e assicura al difensore distrattario una più rapida acquisizione del titolo esecutivo. Ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il rimedio è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

Un difensore aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. chiedendo la correzione materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Quest’ultima aveva respinto i ricorsi, principale e incidentale, e aveva liquidato le spese ponendole a carico di ciascuna parte in favore di altro difensore antistatario.

Il ricorrente lamentava che il provvedimento aveva omesso di distrarre le spese anche in suo favore, nonostante l’istanza formulata in entrambi i controricorsi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica consiste nello stabilire quale sia il rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore. Il Collegio esclude che la richiesta di distrazione possa qualificarsi come domanda autonoma e ne deduce l’inammissibilità degli ordinari mezzi di impugnazione.

Il rimedio corretto è individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La Corte valorizza il collegamento con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che richiama espressamente la procedura di correzione per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.

Il percorso argomentativo si fonda su due ordini di ragioni. Da un lato, la correzione assicura il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; dall’altro, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

La Corte richiama i propri precedenti in materia, segnatamente le Sezioni Unite n. 16037 del 2010, Sez. n. 293 del 2011 e le Sezioni Unite n. 31033 del 27/11/2019, confermando l’applicabilità del rimedio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Cassazione. Il ricorso è pertanto accolto.

In accoglimento, la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza impugnata sia corretto con l’aggiunta, dopo la parola «Pasquini», della dicitura «e dell’avv. Francesco Cecconi, antistatari». Nulla è disposto sulle spese del procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *