Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 21514 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

Con la sentenza n. 996/2024, pubblicata il 10 gennaio 2024, la Corte rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della società, liquidate in compensi, spese forfettarie ed esborsi, oltre accessori di legge. La sentenza ometteva però di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante la richiesta formulata nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale del 30 novembre 2023.

Il difensore ha quindi domandato la correzione dell’errore materiale per l’omessa distrazione, con ricorso iscritto a ruolo e notificato all’Agenzia, che non ha svolto attività difensiva. La Corte ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, pur decidendo sulle spese, non statuisca sulla distrazione in favore del difensore che l’aveva richiesta. Sul punto il Collegio richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037/2010, confermato da Cass. n. 12962/2012: la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma e, in mancanza di espressa indicazione legislativa, va azionata con la correzione degli errori materiali, non con i mezzi di impugnazione.

Il rimedio è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che vi si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La scelta assicura la ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di conseguire con rapidità un titolo esecutivo.

Il Collegio rileva che l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione possa essere chiesta e rilevata anche d’ufficio in qualsiasi tempo. Nel caso di specie la memoria depositata dalla società in vista dell’adunanza camerale si concludeva con l’espressa richiesta di distrazione delle spese in favore della difesa, e di tale deposito la sentenza n. 996/2024 aveva dato atto.

La pronuncia risulta pertanto tempestivamente domandata nel corso del definito giudizio di legittimità: la sentenza mancava della relativa statuizione, sicché la Corte provvede con ordinanza nel senso richiesto, correggendo il dispositivo. Nessun provvedimento sulle spese è adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione, in cui non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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