Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 4136 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che abbia allegato, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve è tenuto a depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve e salva l’ipotesi in cui la relata sia prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. L’impugnazione incidentale proposta oltre i termini breve e lungo è inefficace, non in forza dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., ma per interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento.
Il Fatto
Una società agricola convenne in giudizio il proprio consulente fitosanitario per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un attacco di peronospora della vite sui vigneti aziendali. Il professionista chiese la manleva degli assicuratori, chiamati in causa in relazione alla polizza stipulata a copertura del rischio. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e dichiarò l’inefficacia della clausola di esclusione contenuta nella polizza, condannando gli assicuratori a tenere indenne il consulente.
La Corte d’appello di Trieste, in riforma, rigettò la domanda di garanzia e la domanda di nullità parziale del contratto assicurativo, condannando il consulente alla restituzione delle somme corrisposte. Avverso tale pronuncia il professionista propose ricorso per cassazione e la società agricola ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la copia notificata: era stata prodotta soltanto una copia estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale, priva di qualsiasi dimostrazione dell’avvenuta notificazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante (Cass. n. 15832/2021) secondo cui, quando l’impugnante alleghi la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve, sorge a suo carico l’onere di depositare la copia autentica munita di relata entro il termine dell’art. 369, comma 1. La conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022), i cui presupposti fattuali non ricorrevano nella specie.
Nella vicenda il ricorso risultava notificato il 23.12.2021, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta il 14.6.2021. Non operava quindi nemmeno l’eccezione all’obbligo di deposito individuata fin da Cass. n. 17066/2013.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivamente proposto, oltre sia il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. sia quello breve ex art. 325 cod. proc. civ. La Corte ha precisato che tale esito non deriva dall’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., né da applicazione analogica, ma da un’interpretazione logico-sistematica che rende irrazionale tutelare un’impugnazione quando sia sopravvenuta la mancanza del presupposto in funzione del quale la sua proponibilità è riconosciuta (Cass., Sez. Un., n. 9741/2008; Cass. n. 19188/2018; Cass. n. 14497/2020).
Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale nei confronti della compagnia assicurativa, mentre tra le due parti è stata disposta la compensazione. La Corte ha dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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