Quota B pensione lavoratori spettacolo assoggettata al massimale pensionabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24038 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La sua permanenza non viola l’art. 76 Cost., poiché la legge delega n. 335 del 1995 ammette la salvaguardia delle normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali.
Il Fatto
Il titolare di pensione a carico della gestione ENPALS, con decorrenza dall’aprile 2011 e liquidata in due quote (“quota A” e “quota B”) in conformità all’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, agiva per la rideterminazione della quota B sulla base della retribuzione effettivamente percepita, senza applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4731 del 2021, accoglieva il gravame dell’INPS solo quanto all’eccezione di decadenza, con estinzione del diritto alle differenze sui ratei risalenti a oltre tre anni dal deposito del ricorso, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado, ritenendo il massimale operante per la sola “quota A” e non per la “quota B”. L’INPS ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione d’inammissibilità proposta nel controricorso, secondo cui il ricorrente non avrebbe specificamente censurato le statuizioni fondate sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992. L’eccezione è respinta richiamando l’orientamento per cui il ricorso contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni, ma sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto.
Nel merito la questione investe l’applicazione, anche alla “quota B”, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte richiama il principio già consolidato secondo cui, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra disciplina previgente e posteriore, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale al sistema, collocandosi in un assetto ampiamente favorevole per gli iscritti.
Il Collegio valorizza le indicazioni del giudice delle leggi espresse con la sentenza n. 202 del 2008, che ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost.: non è possibile lamentare il semplice dato della diversità tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza considerare l’intero sistema previdenziale.
Alla fissazione di un massimale imponibile non può che fare riscontro un massimale pensionabile, anche per garantire la sostenibilità del sistema, cardine dei criteri direttivi della legge n. 335 del 1995. Quanto all’art. 76 Cost., la Corte ribadisce che la legge delega indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi le normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali, senza che si manifesti alcuna violazione.
Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a rimeditare l’orientamento costante. La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati. Ne derivano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.