Impugnabile l’estratto di ruolo solo se il pregiudizio è attuale e concreto (Cass. civ. Sez. V n. 21516 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021. Il ricorso proposto dal debitore che non dimostri un concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo è inammissibile per difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo difetta di autonoma materialità, sicché l’azione di accertamento negativo della decadenza non è ammissibile in assenza di una lesione attuale.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’estratto di ruolo acquisito il 10.10.2016, relativo a una cartella esattoriale per omesso pagamento dell’IVA dell’anno 2010. La società sosteneva che la cartella, notificata a mezzo PEC il 25.08.2016, fosse priva di relata di notifica e che il credito fosse ormai prescritto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo legittima la notificazione ai sensi dell’art. 26, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 e non maturata la prescrizione decennale. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava, dichiarando la regolarità della notifica e l’inammissibilità del ricorso introduttivo. La contribuente ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita di un unico motivo ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la Corte ha spostato l’attenzione sulla questione pregiudiziale, rilevando d’ufficio che la causa non poteva essere proposta ab origine. Il punto di partenza è la constatazione che oggetto del giudizio era l’impugnazione dell’estratto di ruolo e, con esso, della cartella sottesa che la società assumeva non essere stata ritualmente notificata.

La Corte richiama l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione con l. n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis. La norma consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo se il debitore dimostri un pregiudizio specifico: la compromissione della partecipazione a una procedura di appalto, il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 48-bis, o la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Su questa linea si colloca il precedente delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha fortemente circoscritto le impugnazioni veicolate dall’estratto di ruolo, qualificandole come azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo. Poiché il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo difetta di autonoma materialità, l’interesse ad agire sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. Nella specie la Corte rileva che tale evidenza manca agli atti.

La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità prospettate sull’art. 12, comma 4-bis. Il Giudice delle leggi ha osservato che il rimedio al vulnus richiede un intervento normativo di sistema, rientrante nella discrezionalità del legislatore.

In conclusione, pronunciando d’ufficio, la Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ., confermando la sentenza impugnata con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo corretto. Nessun provvedimento sulle spese, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione.

Nota della Redazione

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