La mancata allegazione non giustifica il diniego della pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 18162 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di diniego della conversione della pena detentiva in pena sostitutiva fondato esclusivamente sulla mancata produzione del programma di trattamento da parte dell’imputato. L’art. 545-bis, comma secondo, cod. proc. pen. impone al giudice di acquisire d’ufficio dall’ufficio di esecuzione penale esterna tutte le informazioni necessarie e di richiedere il programma di trattamento con la relativa disponibilità dell’ente, non potendo dare rilievo ostativo a un’evenienza priva di fondamento normativo. Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di motivazione rafforzata, dovendo confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza riformata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, aveva condannato un imputato per il reato di estorsione tentata e consumata, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare o i lavori di pubblica utilità. Il diniego era stato motivato esclusivamente con riferimento alla mancata allegazione del programma di trattamento da parte dell’imputato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore generale, con riferimento all’assoluzione di altri due imputati dal reato di estorsione, sia il condannato, deducendo plurimi motivi di impugnazione, tra cui il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, in quanto articolato esclusivamente in fatto e volto a sollecitare una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in ipotesi di riforma integrale della decisione di primo grado, il giudice di appello è gravato da un obbligo di motivazione rafforzata, consistente nella necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di maggiore persuasività rispetto a quello della sentenza riformata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente confutato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della condanna, evidenziando l’assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza di minacce, anche implicite, e la natura sinallagmatica della consegna dei biglietti, qualificata come corrispettivo di un servizio di guardiania.
Con riguardo al ricorso del condannato, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente l’aggravante dell’uso dell’arma, affermando che la rinuncia ai motivi di appello inerenti all’affermazione di responsabilità determina la formazione del giudicato interno sugli elementi strutturali del fatto storico contestato, ivi comprese le modalità esecutive caratterizzate dall’uso dell’arma. Parimenti infondati sono stati considerati i motivi relativi al mancato riconoscimento dell’attenuante della minima importanza e della lieve entità del reato, essendo emerso il ruolo essenziale svolto dal ricorrente nell’azione intimidatoria e la gravità intrinseca della complessiva condotta criminosa.
La Corte ha, invece, accolto il motivo concernente il diniego della pena sostitutiva, evidenziando che la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza con motivazione estremamente sintetica, limitandosi a rilevare la mancata produzione del programma di trattamento. Tale argomentazione si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui il programma di trattamento costituisce un elemento acquisibile d’ufficio dal giudice, il quale è tenuto ad attivarsi presso l’ufficio di esecuzione penale esterna per acquisire tutte le informazioni necessarie alla decisione.
Alla luce del quadro normativo delineato dall’art. 545-bis cod. proc. pen., la Corte ha ribadito che il giudice non può limitarsi a rilevare l’assenza di elementi valutativi acquisibili d’ufficio, dovendo fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni che ostano alla concessione della sanzione sostitutiva. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha infine dichiarato, ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, non essendo l’annullamento dipeso da motivi attinenti al merito della pronuncia di condanna.
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Nota della Redazione
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