Misure cautelari e divieto di sindacato di merito in Cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 12087 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice di legittimità in materia di misure cautelari non può tradursi in una rilettura del compendio indiziario, ma è diretto a verificare la congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze. Il requisito della concretezza del pericolo di reiterazione esige l’indicazione di elementi non meramente congetturali, mentre l’attualità non va equiparata all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma indica la probabilità di una prossima ricaduta, desumibile da una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, quali le modalità del fatto e la personalità dell’indagato. La valutazione dei precedenti penali è criterio normativamente previsto dall’art. 274 c.p.p., non costituendo una “anticipazione della sanzione”, ma un elemento sintomatico dell’attuale pericolosità sociale.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Messina applicava all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al rinvenimento di cocaina e di un bilancino di precisione. Il Tribunale del riesame confermava la misura, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di reiterazione, valorizzando la “personalità marcatamente allarmante” dell’indagato e le modalità della condotta. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le censure fossero generiche o volte a ottenere una non consentita rilettura del compendio indiziario. In ordine ai primi due motivi, la Corte ha escluso la lamentata carenza motivazionale sui criteri di scelta della misura, ritenendo che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva evidenziato l’inadeguatezza di misure meno afflittive, fosse ancorata a elementi concreti e non meramente assertivi. Il giudizio prognostico negativo sul pericolo di reiterazione, fondato sulle modalità della condotta e sulla personalità dell’indagato, è stato giudicato coerente con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concretezza e attualità del pericolo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che contrapponeva una diversa valutazione degli elementi indiziari, ribadendo che l’alternativa ricostruzione difensiva non può trovare ingresso in sede di legittimità. La Corte ha inoltre respinto l’assunto secondo cui il mancato rinvenimento di denaro escluderebbe la finalità di spaccio, definendolo un criterio inferenziale privo di base empirica.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha affermato che la valutazione dei precedenti penali è un criterio normativamente previsto dall’art. 274 c.p.p. per fondare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, specificando che il decorso del tempo da una condanna e l’avvenuta espiazione di un’altra pena non elidono di per sé la loro rilevanza, dovendo essere valutati nel contesto complessivo della biografia criminale. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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Nota della Redazione
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