Sorveglianza, partecipazione all’udienza solo su istanza tempestiva del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 12220 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione all’udienza del condannato non costituisce un diritto automatico, ma una facoltà subordinata a istanza specifica e tempestiva. Non rileva, pertanto, il legittimo impedimento a comparire, salvo che l’interessato abbia preventivamente chiesto di essere sentito personalmente. La richiesta di partecipazione deve essere formulata in tempo utile perché il giudice possa autorizzarla con congruo anticipo: un’istanza depositata la sera precedente l’udienza non soddisfa tale requisito. Il Magistrato di sorveglianza non incorre in nullità per non aver disposto la presenza del condannato quando questi non abbia attivato per tempo la facoltà di esserci.

Il Fatto

Il condannato ricorre avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha revocato, ai sensi dell’art. 66, quarto comma, legge n. 689/1981, la detenzione domiciliare sostitutiva in precedenza concessa. La revoca si fonda su una condotta di evasione contestata al ricorrente, sorpreso fuori dall’abitazione oltre l’orario consentito e in compagnia di un soggetto pregiudicato.

Il ricorrente censura il procedimento con cui è stata disposta la revoca. Denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando che il Magistrato di sorveglianza abbia proceduto in sua assenza nonostante l’espressa richiesta di partecipare all’udienza, dopo aver dato atto in modo errato della regolare costituzione delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal contesto della richiesta di partecipazione. Il condannato aveva depositato a mezzo PEC l’istanza solo la sera del 17 settembre 2024, quindi il giorno prima dell’udienza fissata per il 18 settembre 2024. Il dato temporale è decisivo per il percorso argomentativo.

Il Collegio afferma che la partecipazione dell’interessato all’udienza camerale può avvenire solo su specifica istanza formulata in tempo utile, tale da consentire al giudice di autorizzarla. L’autorizzazione, osserva la Corte, è di impossibile realizzazione con congruo anticipo quando la richiesta è effettuata la sera precedente.

Su questa base il giudice di legittimità ritiene che il Magistrato di sorveglianza abbia correttamente applicato il principio per cui, nel procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente chiesto di essere sentito personalmente.

La Corte richiama sul punto il proprio precedente Sez. 1, n. 1913 del 23.10.2020, dep. 2021, e rileva che nel caso concreto la condizione richiesta dalla regola non ricorre: l’istanza non era stata proposta per tempo.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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