Transazione tra condebitori solidali e azione risarcitoria ex art. 2486 cod. civ.: onere della prova a carico del fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 1000 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del coobbligato solidale di voler profittare degli effetti di una transazione conclusa con altro condebitore, ex art. 1304 cod. civ., costituisce esercizio di un diritto potestativo, non di un’eccezione in senso stretto, ed è pertanto sottratta ai requisiti di forma e di decadenza previsti per le eccezioni processuali. In materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci per la gestione successiva alla perdita del capitale sociale, l’onere della prova grava sul fallimento attore, che deve dimostrare la protrazione di un’attività di impresa in disavanzo patrimoniale ovvero l’esistenza di condotte astrattamente causative di un danno patrimoniale. Il criterio del deficit patrimoniale costituisce solo un parametro equitativo di quantificazione del danno, utilizzabile in via alternativa al criterio dei “netti patrimoniali”, il quale richiede comunque la prova dell’incremento del disavanzo tra il momento della perdita dei mezzi propri e la messa in liquidazione.

Il Fatto

Il fallimento di una società in liquidazione conveniva in giudizio gli ex amministratori e sindaci, proponendo nei loro confronti l’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 l. fall. (oggi art. 2486 cod. civ.) per il compimento di atti non conservativi successivi alla perdita del capitale sociale. Nel giudizio erano state chiamate in causa le compagnie assicuratrici. Nel corso del giudizio di primo grado, il fallimento aveva transatto la controversia con uno dei convenuti e altri due coobbligati avevano dichiarato di voler profittare della transazione ai sensi dell’art. 1304 cod. civ., ottenendo la cessazione della materia del contendere.

Il tribunale rigettava la domanda nei confronti degli altri convenuti, e la corte d’appello confermava la decisione, ritenendo non provati né atti di gestione incompatibili con la finalità di conservazione del patrimonio, né un aggravamento del dissesto addebitabile agli appellati dopo l’intervenuta perdita dei mezzi propri.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, con cui il fallimento contestava la corretta applicazione dell’art. 1304 cod. civ. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha precisato che la dichiarazione di voler profittare della transazione conclusa con altro coobbligato non integra un’eccezione in senso stretto, bensì l’esercizio di un mero diritto potestativo, esercitabile nel corso del giudizio senza requisiti di forma né di decadenza. La Corte ha inoltre escluso che la difesa nel merito svolta dai coobbligati valga come rinuncia implicita a tale diritto, trattandosi di comportamento determinato dall’omessa rideterminazione della pretesa risarcitoria da parte del fallimento.

Con riferimento all’azione di responsabilità ex art. 2486 cod. civ., la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al vizio di motivazione, nonché quella concernente la violazione di legge. La sentenza impugnata, basata sul criterio dei “netti patrimoniali” e sulla necessità di provare un aggravamento del dissesto attraverso atti specifici e comprovati, è stata giudicata coerente con la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha infatti ribadito che il fallimento deve assolvere l’onere di dimostrare la protrazione di un’attività in disavanzo, ovvero condotte astrattamente causative di un danno patrimoniale, e che il criterio del deficit patrimoniale è solo un parametro equitativo per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in modo diverso.

La Corte ha infine rigettato i motivi relativi all’omessa pronuncia e alla regolamentazione delle spese processuali, confermando il principio di causalità in materia di spese tra attore e terzo chiamato, salvo che la chiamata in causa si riveli pretestuosa o palesemente infondata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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