Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione al curatore: nullità rilevabile solo dalla curatela (Cass. civ. Sez. 5 n. 6020 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali del debitore. In caso di interruzione del processo per fallimento e di successiva riassunzione da parte dell’Ufficio, l’eventuale inerzia del curatore nel coltivare il giudizio impedisce la rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione processuale del fallito. L’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione al curatore, quando la comunicazione sia stata effettuata solo al difensore costituito prima del fallimento, costituisce vizio del contraddittorio eccepibile esclusivamente dalla curatela, quale parte nel cui interesse la nullità è stabilita, ex art. 157, comma 2, c.p.c. Tale nullità va fatta valere nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell’atto viziato ovvero con tempestiva impugnazione della sentenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società esercente attività di commercio all’ingrosso, riprendendo a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap, nonché l’Iva detratta, in relazione a fatture ritenute afferenti a operazioni non documentate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma, su appello dell’Ufficio, il giudice di secondo grado aveva riformato la decisione. Nelle more del giudizio di appello, la società era stata dichiarata fallita e il processo era stato interrotto.
A seguito della riassunzione del giudizio da parte dell’Agenzia, l’avviso di trattazione dell’udienza era stato comunicato solo al difensore della società in bonis e non al curatore fallimentare, che si era costituito solo pochi giorni prima dell’udienza, eccependo l’omessa comunicazione e chiedendo un rinvio per poter svolgere compiutamente le proprie difese. Il giudice di appello aveva tuttavia deciso la causa nel merito, accogliendo il gravame dell’Ufficio, e la curatela aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 43 legge fall. e il principio per cui il curatore subentra nella legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali del fallito. Sul punto, ha ricordato l’intervento delle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, secondo cui il difetto di capacità processuale del fallito è rilevabile d’ufficio solo quando il curatore si sia attivato, mentre in caso di inerzia la legittimazione suppletiva del fallito permane.
In applicazione di tali principi, la Corte ha osservato che, nella specie, la curatela era inizialmente rimasta inerte, non avendo riassunto il giudizio, e che pertanto il difetto di legittimazione della società fallita non era rilevabile d’ufficio. Tuttavia, l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione al curatore, essendo stata effettuata solo al difensore della società in bonis, aveva determinato un vizio del contraddittorio, che la curatela aveva tempestivamente eccepito nella prima difesa utile.
La Corte ha precisato che tale nullità ha natura relativa e può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita, ovvero la curatela, e non dall’Ufficio. Nel caso di specie, la curatela aveva eccepito il vizio nella comparsa di costituzione, depositata prima dell’udienza, chiedendo il rinvio per poter svolgere le proprie difese, ma il giudice di appello aveva deciso nel merito, determinando un error in procedendo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, assorbendo il secondo motivo di ricorso relativo alla motivazione apparente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.