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Accesso ai documenti INPS e cessazione della materia del contendere per ostensione integrale (TAR Puglia n. 284 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accesso ai documenti amministrativi detenuti dall’I.n.p.s. relativi al trattamento pensionistico, l’ostensione integrale della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio a seguito della proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dovendosi accertare che la pretesa sostanziale dell’interessato sia stata integralmente soddisfatta. La sopravvenuta produzione in giudizio dei documenti anelati non esonera l’Amministrazione dalla rifusione delle spese di lite, atteso che l’esibizione tardiva, successiva alla notifica del ricorso, ne rivela la soccombenza virtuale e impone la condanna ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

La parte ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, per ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere alla documentazione previdenziale in possesso dell’I.n.p.s., al fine di conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, le modalità di calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato dall’Istituto. L’interessato domandava, inoltre, la condanna dell’Amministrazione all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva e del modello retr. pens. (estratto conto analitico e calcolo quote pensionistiche), ovvero di qualsiasi altro documento utile al raggiungimento di tale fine.

Solo in data 17.01.2026, a fronte del ricorso notificato e depositato il 08.07.2024, l’I.n.p.s. si costituiva in giudizio, depositando il provvedimento TE08 e il modello Unicarpe retr. pens. richiesti, dichiarando di non essere in possesso di altra documentazione relativa al trattamento pensionistico dell’interessato. L’Amministrazione chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della dichiarazione dell’Amministrazione e della documentazione depositata, ha verificato che la pretesa dell’interessato era stata integralmente soddisfatta dall’ostensione dei documenti richiesti. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore da riconoscere alla parte ricorrente, la cui domanda era ormai priva di oggetto.

Quanto al regime delle spese, il Collegio ha precisato che l’esibizione della documentazione era intervenuta solo in data 17.01.2026, quindi successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, avvenuti l’08.07.2024. Tale circostanza ha integrato un’ipotesi di soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso giurisdizionale per ottenere l’accesso ai documenti legittimamente richiesti.

La mancata integrale ostensione della documentazione anelata, protrattasi fino alla costituzione in giudizio, ha quindi giustificato la condanna dell’I.n.p.s. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, ex art. 26 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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