Inammissibilità per preclusione ex art. 348-ter c.p.c. delle censure sull’accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11587 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, ancorché formalmente costruito come violazione di legge sostanziale e processuale, mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e la parte ricorrente non abbia proposto appello incidentale avverso la decisione di prime cure, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., vigente ratione temporis, che impedisce di rimettere in discussione il giudizio di fatto già consolidato. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa consolida la prova degli stessi, con conseguente stabilizzazione del relativo accertamento.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il diritto di un lavoratore a percepire l’indennità di mobilità, richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la datrice di lavoro, avvenuta nell’ambito di un licenziamento collettivo. Sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello hanno riconosciuto tale diritto.

I giudici di merito hanno fondato l’accoglimento sul duplice rilievo della mancanza di contestazione dei presupposti di legge e dell’irrilevanza, ai fini della posizione del lavoratore assicurato, dell’inadempimento datoriale relativo alla contribuzione per la mobilità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui la controparte ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato l’avvenuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione della datrice di lavoro come impresa rientrante nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

La Corte ha ricostruito il percorso della sentenza impugnata, che aveva espressamente escluso che la sussistenza dei presupposti di legge fosse stata oggetto di contestazione da parte dell’INPS. I giudici di merito avevano rilevato che nella memoria di costituzione di primo grado l’Istituto non aveva dedotto l’estraneità della società al novero delle imprese tenute al versamento dei contributi, ma si era limitato ad affermarne il mancato versamento. Tale prospettazione risultava quindi nuova e, come tale, inammissibile.

Su questa base la Corte ha qualificato i motivi come diretti, al di là della veste formale, a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. In mancanza di espressa non contestazione, quei giudici avevano reputato provati i presupposti per l’accoglimento della domanda e, in particolare, che la datrice di lavoro fosse impresa commerciale rientrante nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Un simile scrutinio nel giudizio di legittimità non è possibile in virtù della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., vigente ratione temporis, richiamata in termini dalla Cass. n. 24811 del 2023. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *