La modifica in diminuzione dell’avviso in autotutela non esige nuovi adempimenti formali (Cass. civ. Sez. 5 n. 1382 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’integrazione o la modifica in diminuzione di un precedente avviso non integra una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, e quindi una revoca parziale di essa. Tale riduzione non necessita di adempimenti formali né di specifica motivazione, a differenza della modifica in aumento che, determinando una pretesa nuova, deve formalizzarsi in un avviso di accertamento integrativo o sostitutivo, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. In sede processuale, la riduzione della domanda è liberamente consentita all’ente impositore, anche con richiesta subordinata, senza necessità di un nuovo provvedimento impositivo, e non determina cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito e quello del contribuente a negare la residua pretesa.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, Irap e Iva nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2009, relativo alla ripresa a tassazione di spese per carburante e per sponsorizzazioni ritenute non deducibili e non detraibili. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle entrate aveva ridotto in autotutela la pretesa originaria, e la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva confermato l’avviso come modificato.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, rigettando l’appello del contribuente, riteneva inesistenti e quindi indeducibili e indetraibili sia le spese per carburante sia quelle di sponsorizzazione. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione del divieto di modificare nel corso del giudizio i fatti posti a fondamento dell’accertamento, dando rilevanza all’annullamento parziale disposto in autotutela. La Corte ritiene il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato: il provvedimento di autotutela aveva ridotto la pretesa, e tale evenienza non comporta la cessazione della materia del contendere, né richiede adempimenti formali, trattandosi di revoca parziale della pretesa originaria e non di una nuova pretesa. La modifica in aumento, invece, esige un nuovo provvedimento impositivo con specifica motivazione ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.
Sul secondo motivo, concernente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, ribadito dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui l’obbligo del contraddittorio previo vige solo se espressamente previsto per i tributi non armonizzati, mentre ha valenza generalizzata per i tributi armonizzati. Nel caso di specie, quanto all’IVA, il ricorrente non aveva assolto all’onere di enunciare gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere, mancando la c.d. prova di resistenza.
Il terzo e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili per mescolanza di censure di diritto e motivazionali, per l’impedimento derivante dalla doppia conforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e per la mancata indicazione del fatto storico decisivo oggetto di omesso esame.
Quanto al quarto motivo, relativo alle spese di sponsorizzazione, la Corte rileva che la CTR aveva confermato l’inesistenza delle spese sulla base della carenza di disponibilità liquide, valutazione di merito rimasta incensurata. È inoltre inammissibile la doglianza fondata sul proscioglimento penale successivo alla sentenza impugnata: la sentenza penale di assoluzione, anche irrevocabile, non assume valenza enunciativa della regula iuris nel giudizio tributario, e la sua produzione in cassazione non rientra nell’art. 372 c.p.c.. Il nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, non trova applicazione alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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