Indennità di buonuscita dei dipendenti regionali siciliani: applicabile il regime previgente del 50 per cento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16416 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione dell’imponibile dell’indennità di buonuscita, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 20, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 21/2003 impone, per i rapporti di lavoro cessati prima del 1° gennaio 2004, l’applicazione delle modalità di calcolo regionali previgenti. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, della legge reg. Sicilia n. 2/1962 — che commisura al 2 per cento il contributo previdenziale sia a carico del dipendente sia a carico dell’amministrazione — la percentuale di abbattimento dell’indennità, ex art. 17 t.u.i.r., è del 50 per cento, e non del 24 per cento, in quanto il rapporto tra aliquota a carico del lavoratore e aliquota complessiva è paritario.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della maggiore ritenuta Irpef operata sull’indennità di buonuscita percepita alla cessazione, avvenuta nel 2003, del rapporto di lavoro dipendente con un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, equiparato al rapporto dei dipendenti della Regione Sicilia. La contribuente lamentava che l’ufficio aveva applicato, nella determinazione dell’imponibile, la riduzione del 24 per cento, mentre, in ragione del regime fiscale precedente, spettava la riduzione del 50 per cento.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 t.u.i.r. e delle leggi regionali richiamate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando due precedenti specifici (Cass. n. 22958 del 2025 e Cass. n. 19786 del 2023) dai quali non vi è ragione di discostarsi. Secondo tale orientamento, l’art. 20, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 21/2003 contiene una clausola di salvaguardia: per la quota di liquidazione maturata al 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti per i dipendenti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 2004.
Nel caso di specie, essendo il rapporto cessato il 31 ottobre 2003, la Corte ha escluso l’applicabilità delle nuove modalità di calcolo, ritenendo invece vigente il regime dell’art. 30, commi 2 e 3, della legge reg. Sicilia n. 2/1962. Tale norma commisura al 2 per cento il contributo previdenziale a carico del dipendente e al 2 per cento quello a carico dell’amministrazione, sicché il rapporto tra aliquota del contributo a carico del lavoratore e aliquota complessiva è pari al 50 per cento.
La Corte ha quindi disatteso la tesi dell’Agenzia, che indicava una contribuzione dell’8,33 per cento complessivo (2 per cento a carico del dipendente e 6,33 per cento a carico del datore), poiché tale diversa ripartizione non trova riscontro nella normativa regionale applicabile ratione temporis. Parimenti estranea è stata ritenuta la previsione dell’art. 11 della legge reg. Sicilia n. 11/1988, richiamata dalla ricorrente, in quanto relativa alla valutazione dei servizi resi dai dipendenti ai fini della progressione giuridica ed economica.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese, non applicandosi la prenotazione a debito del contributo unificato in favore dell’amministrazione pubblica soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
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Nota della Redazione
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