Omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’estinzione del credito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5855 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte d’appello che omette di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si chiede di accertare e dichiarare l’estinzione del credito contributivo per intervenuta ristrutturazione del debito, effettuata nelle more del giudizio di primo grado, incorre nel vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice di legittimità che accolga tale censura cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito con rinvio restitutorio, non essendo la causa decisa nel merito. La mancata proposizione di un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal pronunciarsi sulla domanda di parte.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di impresa individuale nel settore agricolo, proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito notificati dall’Istituto previdenziale per crediti contributivi relativi alla gestione agricola dei datori di lavoro. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che il termine di prescrizione non fosse stato interrotto dall’istanza di condono e che, conseguentemente, il credito fosse prescritto.
La Corte d’appello rigettava il gravame dell’Istituto, confermando la statuizione di primo grado sul presupposto che la domanda di condono previdenziale non costituisce, di per sé, riconoscimento del debito né è idonea a interrompere la prescrizione. Avverso tale sentenza l’Istituto ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte territoriale non si era pronunciata sul motivo di gravame con cui l’Istituto chiedeva di accertare e dichiarare l’estinzione del credito per adempimento intervenuto in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
La Corte premette che entrambe le parti hanno evidenziato come, già nel corso del giudizio di primo grado, fosse intervenuta la ristrutturazione dei crediti contributivi, con conseguente estinzione del credito per adempimento. Il Tribunale ritenne di entrare nel merito perché nessuna delle parti gli aveva portato a conoscenza l’intervenuta ristrutturazione; la Corte d’appello, pur essendone stata informata, definì la controversia con decisione di merito.
Il Collegio rileva che le parti non hanno avanzato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e che l’Istituto insiste per l’accoglimento del ricorso in ragione della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia. Il motivo è quindi fondato, poiché l’Istituto ha riportato esaurientemente in ricorso il motivo di gravame con cui chiedeva di accertare l’avvenuta estinzione del credito, mentre effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata su tale censura.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio, affinché riesamini il merito della controversia.
Nota della Redazione
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