Indennità di direzione dei DSGA all’estero: natura variabile e non fissa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31929 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di direzione spettante al personale con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella sua parte variabile, non costituisce componente dello stipendio né assegno a carattere fisso e continuativo. Essa è emolumento accessorio correlato all’incarico e alla sua concreta articolazione, con funzione compensativa del particolare impegno e per il solo tempo in cui questo si verifica. Ne deriva che al personale collocato fuori ruolo e destinato all’estero, cui gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017 garantiscono la corresponsione dei soli assegni fissi e continuativi, non è dovuta la parte variabile di tale indennità.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, era stato destinato all’estero in posizione di fuori ruolo presso una circoscrizione consolare, per svolgere le medesime mansioni. Dopo il primo triennio di destinazione, l’Amministrazione aveva cessato di corrispondergli l’importo relativo alla quota variabile dell’indennità di direzione, in ragione della perdita della titolarità della sede di servizio.
Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro, ottenendo ragione in primo grado e poi in appello: la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto applicabile la disciplina contrattuale sul trattamento del personale fuori ruolo, qualificando l’indennità come parte della retribuzione costantemente spettante. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 77, 88 e 89 del CCNL 2006-2009, in combinato disposto con l’art. 145 del medesimo contratto e con gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017. Il Ministero contesta il convincimento del giudice di merito secondo cui la parte variabile dell’indennità di direzione sarebbe componente dello stipendio tabellare, sostenendo che si tratta invece di emolumento accessorio legato all’incarico e di importo variabile.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il proprio orientamento in materia, riferito alla retribuzione variabile di posizione dei dirigenti scolastici (Cass. n. 32515 e n. 32516 del 14.12.2024, seguite da Cass. n. 20212/2025): la questione, pur diversa, è assimilabile, perché tende a riconoscere l’estraneità allo stipendio degli emolumenti accessori correlati all’incarico.
Il carattere variabile di una delle componenti dell’indennità ne esclude la qualificazione come assegno fisso e continuativo, con la conseguenza che essa non rientra tra gli emolumenti che gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017 impongono di corrispondere al personale collocato fuori ruolo e destinato all’estero.
La Corte richiama inoltre Cass. n. 31520 del 2024, che, con specifico riferimento ai DSGA, ha affermato che la componente variabile dell’indennità di direzione è legata a fattori soggetti a modifiche, al punto che ne è stata prevista la corresponsione a carico del Fondo d’Istituto. L’erogazione ha una ratio compensativa del particolare impegno richiesto in un determinato contesto e per il solo tempo in cui esso si verifica, ciò che esclude la riconduzione dell’indennità alla retribuzione accessoria a carattere fisso e continuativo.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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