Omessa impugnazione della ratio autonoma rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 25699 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarne la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. Il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. in favore delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro non si estende ai crediti sorti per il pagamento del corrispettivo di un contratto d’appalto d’opera, in coerenza con il principio di tassatività in materia di privilegi. In sede di legittimità non è ammesso il rinnovato esame del fatto già valutato dal giudice del merito.
Il Fatto
La ricorrente, una società di progetto, aveva presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa di abitazione per un credito di rilevante importo, chiedendo il riconoscimento del privilegio spettante all’impresa cooperativa ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ.
A fronte dell’ammissione in via chirografaria e parzialmente con riserva, la società propose opposizione allo stato passivo, respinta dal Tribunale. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la mancata qualificazione come privilegiato del credito insinuato. La ricorrente, che non è una società cooperativa, sostiene di avere agito come società veicolo nell’ambito di un project financing e che il credito sarebbe riferibile, secondo la ratio della norma, all’attività dell’impresa cooperativa.
Il motivo è inammissibile. Il decreto impugnato è sorretto da un’alternativa e autonoma ratio decidendi: il rilievo che all’impresa cooperativa non spetta il privilegio per i crediti sorti in esecuzione di un contratto d’appalto d’opera. La Corte richiama il precedente Cass. n. 4383/2015, che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il privilegio ai crediti per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, indirizzo ribadito da Cass. n. 4184/2018.
Tale orientamento è coerente con il principio di tassatività in materia di privilegi, espresso da Cass. Sez. Un. n. 15889/2022 e da Cass. n. 1946/2003. Esso non è però menzionato né contestato nel ricorso. Opera quindi il principio secondo cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre.
Il secondo motivo, che lamenta l’omesso esame del collegamento negoziale, incorre nella medesima inammissibilità. La Corte osserva che il collegamento negoziale non è un fatto storico, ma un giudizio sul rapporto tra più atti negoziali, da esprimere in diritto e in fatto.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Esso non riguarda la negazione del privilegio, bensì l’ammissione con riserva della parte di credito corrispondente alle ritenute in garanzia. Il collaudo è stato esaminato dal giudice del merito, che lo ha ritenuto diverso da quello previsto dalla clausola contrattuale. Il motivo si risolve quindi nella richiesta di un rinnovato esame del fatto, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.