Omessa pronuncia su motivi di appello e rinvio sui premi INAIL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17706 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso pronuncia di merito, i motivi che contestano l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello sono inammissibili, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito non consentita al giudice di legittimità. La sussistenza di una doppia conforme di merito preclude altresì la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 348-ter, ult. co., cod. proc. civ., vigente ratione temporis. È invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia del giudice di appello su specifici motivi di gravame, non risultando dalla sentenza alcuna statuizione, neppure implicita, sugli stessi. In tal caso la sentenza è cassata con rinvio restitutorio al giudice di merito.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento con cui l’INAIL le contestava il mancato pagamento di premi, lamentando l’erronea determinazione del premio dovuto. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione e, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’Istituto, aveva condannato la società al pagamento dei premi. La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — con cui la ricorrente denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 12, T.U. n. 1124/1965, nonché delle disposizioni del d.m. 12.12.2000 — sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi, ad onta del richiamo alla violazione di legge, tendevano in realtà a ottenere un riesame delle circostanze di fatto sulla cui base i giudici di merito avevano ritenuto che l’attività svolta dalla società si fosse modificata rispetto a quella dichiarata.

La Corte ribadisce il principio secondo cui non è consentito adire il giudice di legittimità per far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte. Tali aspetti restano nell’ambito della valutazione discrezionale degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti.

Con specifico riguardo al caso, la Corte soggiunge che la sussistenza di una doppia conforme di merito preclude perfino la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 348-ter, ult. co., cod. proc. civ., vigente ratione temporis. Il verbale ispettivo aveva rilevato come l’attività dichiarata di pulizie, non essendo più resa a beneficio di terzi ma al servizio della società medesima, dovesse essere considerata lavorazione complementare all’attività principale e assoggettata alla medesima voce di tariffa.

Sono stati invece accolti il quarto e il quinto motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte di merito pronunciato sul terzo e sul quarto motivo di appello, con cui si invocava la speciale disciplina dell’art. 16, comma 2, lett. a) e b), d.m. 12.12.2000. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione in ordine a tali specifici motivi di gravame.

La Corte esclude che possa configurarsi un rigetto implicito, poiché la sentenza afferma che la ricorrente avrebbe formulato “due motivi di doglianza” e procede a trattare “in modo unitario i due motivi di gravame”. La sentenza è pertanto cassata per quanto di ragione, con rinvio restitutorio alla Corte d’appello, senza vincolo di diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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