Contestazione dei conteggi in appello è mera difesa ammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 17707 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione, per la prima volta in appello, dei conteggi elaborati dal giudice di primo grado costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, poiché non introduce un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dalla controparte. Essa è pertanto ammissibile e non incorre nel divieto dell’art. 345 cod. proc. civ. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. non opera con riguardo ai prospetti di calcolo, attenendo a fatti storici e non alla loro qualificazione giuridica, né all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, riservata al potere-dovere del giudice. È inammissibile in sede di legittimità la censura che solleciti una diversa valutazione del prospetto contabile utilizzato dal giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una ditta individuale dal 2008 al febbraio 2011, con mansioni di operaio installatore. Deduceva che il rapporto, formalmente instaurato a luglio 2008, era in realtà iniziato a maggio e che l’orario osservato era stato più ampio di quello risultante dalla documentazione, maturando così differenze retributive per lavoro straordinario e ordinario. Adiva quindi il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di una somma complessiva.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, riconoscendo le differenze ordinarie e limitando quelle per lavoro straordinario. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della datrice di lavoro, riduceva la condanna a una somma inferiore a titolo di differenze retributive ordinarie, sul rilievo che la prova della retrodatazione e dell’orario non era stata raggiunta. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 345, commi 2 e 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale utilizzato un prospetto di pagamento elaborato dalla datrice di lavoro e accolto la sua contestazione dei conteggi, sollevata per la prima volta in appello. La Corte ha ritenuto infondata la prima censura e inammissibile la seconda.

Il Collegio ha ribadito che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dagli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, mentre è mera difesa, come tale consentita, la contestazione di quel diritto. Ha richiamato sul punto Cass. n. 14515/2019. Al più può ammettersi che sia vietata la contestazione in punto di fatto sollevata per la prima volta in appello o la nuova allegazione di fatto, perché altrimenti il giudizio d’appello si trasformerebbe da revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello estraneo al vigente ordinamento processuale, come affermato da Cass. ord. n. 2529/2018 e Cass. ord. n. 9211/2022.

Nel caso concreto, la contestazione dei conteggi adottati dal Tribunale è stata qualificata come mera difesa, non introducendo nuovi temi d’indagine in punto di fatto, e ben poteva formare oggetto del motivo di appello. La Corte ha inoltre escluso l’operatività del principio di non contestazione, osservando che esso attiene a fatti storici e tali non sono i prospetti di calcolo. Nel rito del lavoro il principio impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli: è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica, secondo Cass. n. 20998/2019 e Cass. sez. un. n. 761/2002.

Quanto alla seconda censura del primo motivo e al secondo motivo, la Corte li ha dichiarati inammissibili, perché sollecitavano una diversa interpretazione e valutazione in punto di fatto del prospetto contabile utilizzato dalla Corte territoriale, attività riservate ai giudici di merito. Il Collegio ha altresì escluso il difetto di motivazione, rilevando che la Corte d’Appello aveva condiviso, sia pure implicitamente, la ricostruzione del Tribunale e ne aveva corretto solo il risultato aritmetico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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