Spese di lite: valore al disputatum e limite alla riduzione dei medi (Cass. civ. Sez. V n. 20171 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Una motivazione specifica è richiesta solo per discostarsi dai minimi e dai massimi tabellari, non per gli scostamenti dai valori medi, né per indicare il compenso di ogni singola fase, quando la corrispondenza ai parametri sia ricavabile anche da una liquidazione unitaria. Il valore della controversia si fissa con il criterio del disputatum, cioè sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione; se il gravame ha ad oggetto esclusivo la correttezza della statuizione sulle spese del primo grado, il valore è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice. Non è dovuto il compenso per la fase istruttoria quando il giudice è chiamato al solo ricomputo delle spese processuali.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva liquidato le spese di lite in misura globale per ciascun grado, senza suddividerle per le singole fasi e in importo inferiore ai parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014.

Il giudizio di merito aveva ad oggetto l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle esattoriali, con parziale accoglimento del ricorso in primo grado e compensazione delle spese. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. La questione arriva in Cassazione per la dedotta violazione dei criteri di liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 nella riformulazione operata dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis. Nella versione originaria i valori medi potevano essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento. Dopo la modifica, i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento», con conseguente inderogabilità delle riduzioni massime.

Nell’assetto previgente la giurisprudenza escludeva il controllo di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale contenuto tra minimo e massimo, imponendo la motivazione solo per gli scostamenti ulteriori, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c. contro liquidazioni simboliche. La riformulazione del 2018 consolida il carattere vincolato della riduzione massima, come già affermato da Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021.

I nuovi parametri, predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia previo parere del Consiglio di Stato, provengono da un organo statale per scopi di interesse generale. Ne deriva il principio per cui il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione.

Quanto al valore della controversia, la Corte ribadisce il criterio del disputatum, in armonia con il principio di proporzionalità e adeguatezza degli onorari, richiamando Cass. n. 18465 del 2024, Cass. n. 27871 del 2017, Cass. n. 536 del 2011 e Cass. n. 35195 del 2022. Per il primo grado il valore corrisponde alla somma domandata, se la domanda è rigettata, o a quella accordata, se accolta; per l’appello, alla sola somma oggetto di impugnazione.

Nel caso concreto il valore del primo grado, commisurato all’importo delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, era pari a Euro 3.558,45. L’importo minimo liquidabile per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale risultava di Euro 1.065,00, superiore a quello liquidato. Essendo stato riconosciuto un importo inferiore al minimo tabellare, la doglianza è fondata. L’accoglimento assorbe la censura sulle spese del gravame, poiché la cassazione di un capo della sentenza d’appello si estende alla statuizione sulle spese. La causa è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., primo comma, con liquidazione di Euro 1.065,00 per il primo grado ed Euro 300,00 per l’appello, esclusa la fase istruttoria/trattazione, e condanna della intimata alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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