Accertamento dipendenza asma bronchiale da causa di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 116 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda diretta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità è ammissibile davanti al giudice contabile se è funzionale al riconoscimento di una futura pensione privilegiata, atteso che il diritto al trattamento maggiorato è certo nell’an ma incerto nel quantum e nel quando. In tale evenienza sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., non essendo necessaria l’attuale lesione del diritto ma essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza e sulla portata del rapporto giuridico. L’INPS è legittimato passivamente nel giudizio avente ad oggetto gli atti di diniego di causa di servizio emessi dal Ministero della Difesa, in quanto l’Istituto è competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato e ha interesse a che la sentenza di accertamento gli sia opposta. La consulenza tecnica d’ufficio può essere affidata a professionisti privati, ai sensi dell’art. 97 c.g.c., anche nei giudizi pensionistici militari, senza obbligo di ricorrere al Collegio medico-legale di cui all’art. 189 d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un ex Sottocapo di 2ª Classe della Marina militare, in congedo dal 2021, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero della Difesa avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria e il decreto ministeriale che non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’asma bronchiale allergico di grado severo in soggetto poliallergico. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del nesso causale tra la patologia e il servizio prestato, con ascrivibilità alla Tabella A categoria 8 del d.P.R. n. 834/1981, ai fini del diritto alla pensione privilegiata ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la mancanza di interesse ad agire e l’infondatezza della domanda; il Ministero della Difesa non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa e ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS. Richiamato il principio per cui l’azione di accertamento è proponibile quando mira a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva su un rapporto giuridico, il giudice ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire, rilevando che la domanda non era volta a contestare un mero fatto ma a ottenere la dichiarazione di uno status invalidante derivante da causa di servizio, prodromico al riconoscimento di un trattamento pensionistico maggiorato. La giurisdizione della Corte dei conti è stata radicata proprio dalla circostanza che la pronuncia richiesta incide su un bene della vita futuro e non sulla situazione lavorativa attuale.
Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, la Corte l’ha affermata, rilevando l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio, considerati i riflessi sul riconoscimento del trattamento privilegiato e richiamando il proprio orientamento sul punto. Sull’istanza istruttoria dell’INPS, che chiedeva la nomina del Collegio medico-legale quale ausiliario del giudice, la Corte ha osservato che, dopo l’entrata in vigore del c.g.c., l’art. 97 prevede una alternatività tra strutture pubbliche e consulenti iscritti ad albi, sicché la scelta dell’ausiliario privato è insindacabile. Ha altresì escluso che ragioni di contenimento della spesa pubblica possano prevalere sull’esigenza di tutela dei diritti fondamentali ex art. 38 Cost., stigmatizzando la posizione dell’INPS.
Nel merito, la domanda è stata accolta sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha positivamente verificato i criteri medico-legali: idoneità traumatica dell’esposizione alle resine epossidiche, cronologico, topografico, continuità fenomenica ed esclusione di altre cause. La Corte ha quindi riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia e il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria, ascrivibile alla Tabella A categoria 8. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero della Difesa soccombente e compensate con l’INPS, in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalla sua qualità di parte formale.
Nota della Redazione
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