Unico centro di imputazione e impugnazione stragiudiziale del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31309 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, formato da più società, l’onere di impugnare stragiudizialmente il licenziamento sussiste soltanto nei confronti del formale datore di lavoro che ha intimato il recesso. L’impugnazione non è necessaria anche verso il diverso soggetto che, pur facendo parte del medesimo centro di imputazione, non abbia adottato alcun atto scritto o equipollente. L’accertamento dell’unicità della struttura organizzativa e produttiva rende irrilevante la circostanza che il singolo lavoratore abbia reso la prestazione in favore di una sola delle società formalmente distinte. Nel giudizio di legittimità resta inammissibile il motivo con cui, sotto la veste della violazione di legge, si solleciti una rivalutazione della prova riservata al giudice di merito.

Il Fatto

La lavoratrice era dipendente di una società con qualifica di impiegata di concetto e livello 3 del CCNL commercio. Con lettera del gennaio 2020, pervenuta nei primi giorni di febbraio, la società le comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondato sul calo del fatturato.

La lavoratrice impugnava il recesso sostenendo l’insussistenza del motivo e deducendo che la datrice formale e un’altra società costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Adiva quindi il Tribunale per ottenere l’accertamento di tale unicità, la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e la condanna solidale delle due società. La società estranea al recesso eccepiva la decadenza per mancata impugnazione stragiudiziale nei suoi confronti. Il Tribunale rigettava l’impugnazione e, in sede di opposizione, confermava la decadenza, considerandola preclusiva di ogni domanda. La Corte d’Appello accoglieva il gravame della lavoratrice, riconosceva l’unicità del centro di imputazione, dichiarava insussistente il giustificato motivo e condannava le due società alla reintegrazione e a dieci mensilità di indennità risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La società condannata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo denuncia la violazione dell’art. 32, co. 4, L. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale escluso la decadenza dall’impugnazione. Il motivo è inammissibile: non si confronta con l’argomentazione dei giudici del merito e conferma anzi il principio secondo cui, in mancanza di un atto formale di un soggetto diverso dal datore di lavoro, l’onere di impugnare tempestivamente il licenziamento sussiste solo verso chi ha intimato il recesso.

Il secondo motivo contesta la sussistenza dell’unico centro di imputazione, senza però ricondurlo a uno dei vizi a critica vincolata dell’art. 360, co. 1, c.p.c. La Corte richiama l’onere di specificità dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c.: il ricorrente che denunci la violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, espressamente richiamate. Non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata. Sul punto richiama Cass. sez. un. n. 23745/2020 e Cass. ord. n. 20870/2024. Inoltre, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente sollecita una diversa valutazione della documentazione e dell’istruttoria, preclusa in sede di legittimità.

Il terzo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova, poiché la lavoratrice non avrebbe mai reso la prestazione in favore della ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha preso atto che la prestazione era stata svolta in favore della sola datrice formale, ma ha ritenuto la circostanza ininfluente una volta accertati gli altri elementi dell’unicità del centro di imputazione. La compenetrazione tra le strutture aziendali rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore.

Il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna di entrambe le società alle spese. È infondato, per il rigetto dei motivi precedenti e per il corretto principio della soccombenza. Il ricorso è rigettato, con conferma della decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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