Rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione e no al contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 9838 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma è pur sempre di carattere ricettizio: ove notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con il visto, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In difetto di tali formalità, la rinuncia è comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso e ne determina l’inammissibilità. L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso, poiché la misura, eccezionale e di natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non ammette applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva pagata sulla tariffa integrata ambientale, proposta con decreto ingiuntivo dal controricorrente nei confronti della società ricorrente. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia, allegando di aver raggiunto un accordo con il controricorrente. Quest’ultimo ha proposto controricorso e depositato istanza di accettazione della rinuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la natura dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Si tratta di atto unilaterale, che non richiede l’accettazione della controparte, ma che resta di carattere ricettizio: la norma esige la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con apposizione del visto.
Ove tali formalità siano rispettate, la rinuncia produce la pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 3971 del 2015; Cass. Sez. U. n. 7378 del 2013). In assenza delle medesime formalità, la rinuncia conserva rilievo quale indice del venir meno dell’interesse al ricorso e giustifica la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. Sez. U. n. 3876 del 2010).
Nel caso concreto la rinuncia, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, risulta accettata dal controricorrente in base alla documentazione agli atti. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
La Corte affronta poi la questione del contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo. Tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia, perché la misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Trattandosi di misura eccezionale e di natura latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). Anche la ratio della disposizione, volta a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, conferma l’esclusione del meccanismo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come nella specie (Cass. n. 16765 del 2020; Cass. n. 14782 del 2018).
Nota della Redazione
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