Omessa sottoscrizione scritture contabili e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 11338 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie, tra cui il libro degli inventari, non costituisce una mera irregolarità, ma ne determina l’inesistenza giuridica, con esclusione della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso dell’amministrazione finanziaria all’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono, in materia di indagini bancarie, una presunzione legale in favore dell’erario, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario. Nel processo tributario è inammissibile il motivo di ricorso che non censuri l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma si limiti a dedurre un’insufficienza della motivazione. Tra società a ristretta base societaria e soci non sussiste litisconsorzio necessario, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza; non è applicabile l’art. 295 cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante sia già definita in primo grado, residuando l’eventuale sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società esercente la gestione di uno stabilimento balneare riceveva un avviso di accertamento per Iva e Irap relativo alla parte dell’anno di imposta 2007 successiva alla sua trasformazione da s.n.c. a s.r.l. L’ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi sulla base dei dati obiettivi rilevati in verifica, risultati poi assorbiti dalle movimentazioni dei conti correnti dei soci.

La Commissione tributaria regionale accoglieva solo in parte l’appello della società, limitatamente ad alcuni costi di ammortamento, confermando nel resto le riprese. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente contestava la legittimità del metodo induttivo, sostenendo che la sola mancanza della firma sul libro inventari non integrasse una violazione grave da inficiare l’attendibilità dell’intera contabilità. La Corte ha respinto la censura, ribadendo il principio per cui l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie ne equivale all’inesistenza giuridica, con conseguente legittimità del ricorso all’accertamento induttivo. Ha inoltre precisato che la ricostruzione del maggior reddito era avvenuta in base alle indagini sui conti correnti dei soci, riconducibili alla società per la ristretta base sociale e l’assenza di altri redditi, quindi mediante presunzioni legali e non semplici.

Quanto all’asserita motivazione apparente sulla percentuale di scarto del pesce, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata: la motivazione esiste ed è comprensibile, avendo la CTR dato conto del possibile calo di peso dei prodotti e della circostanza che il contribuente si serviva quasi esclusivamente di prodotti congelati. Non è deducibile come vizio di motivazione la semplice mancata adesione alla tesi del contribuente, ma solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza, di tipo “coacervato”, mescolava violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili, senza separare i profili di diritto da quelli di fatto. La Corte ha ricordato che è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico controverso, decisivo e oggetto di discussione, non le mere argomentazioni difensive o le singole questioni decise dal giudice di merito. Nel merito, ha confermato l’orientamento sul valore di presunzione legale delle risultanze bancarie, superabile solo con prova analitica.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la ricorrente criticava l’operato dell’ufficio e non la sentenza impugnata, senza indicare dove e in quali termini la questione fosse stata dedotta in giudizio. Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., è stato respinto: tra società a ristretta base societaria e soci non sussiste litisconsorzio necessario, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza, ed è la causa societaria a essere pregiudiziale rispetto a quella del socio. Una volta definita la causa in primo grado, non vi è spazio per la sospensione necessaria, ma semmai per quella facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il cui mancato esercizio non può essere equiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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