OMESSA VALUTAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE DI VARIANTE AL P.U.C. NELLA STIMA DEL TERRENO EDIFICABILE (Cass. civ. Sez. 5 n. 20093 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del valore dei terreni edificabili ai fini IMU, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non traducendosi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, purché il loro contenuto sia puntualmente indicato e ne sia segnalata la presenza nel giudizio di merito. È viziata da motivazione apparente o insufficiente la sentenza che, nel rideterminare il valore di un’area edificabile, ometta di valutare una delibera consiliare di variante al P.U.C. che abbia rimosso i vincoli di inedificabilità del comparto, modificandone l’assetto edificatorio rispetto alle annualità precedenti. La mera potenzialità edificatoria del terreno inserito in un comparto di perequazione urbanistica ne determina l’assoggettabilità all’imposta, restando estranea al giudizio di legittimità la sola questione relativa alla determinazione del quantum della base imponibile.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato in euro 108,00 al metro quadrato il valore di un terreno edificabile sito in un comparto perequativo, ai fini dell’IMU per l’anno 2013, rigettando l’istanza di rideterminazione delle sanzioni. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Comune, deducendo, con i primi due motivi, l’omessa valutazione di una delibera consiliare di variante al P.U.C. che aveva rimosso i problemi ostativi all’edificazione del comparto, e, con il terzo, la violazione dei principi in materia di imponibilità dei diritti edificatori di natura perequativa. La contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune, richiamando il principio per cui il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non può essere interpretato in senso eccessivamente formalistico. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile in quanto, riportando gli atti essenziali e prospettando in modo comprensibile le violazioni di legge, conteneva tutti gli elementi necessari a rappresentare la questione di fatto.
Quanto ai primi due motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione logica, la Corte li ha ritenuti fondati. La sentenza impugnata risultava, infatti, carente nella valutazione della delibera consiliare n. 21/2013 di variante al P.U.C., che aveva previsto una diversa articolazione del comparto edificatorio e rimosso i vincoli di inedificabilità. La CTR si era limitata a richiamare genericamente precedenti decisioni, senza specificare l’eventuale esistenza di un giudicato esterno, omettendo di considerare che, per l’annualità in contestazione, la situazione del comparto era mutata e presentava profili estimativi diversi. La motivazione è stata, pertanto, qualificata come meramente assertiva, priva di una reale disamina della concreta evoluzione della situazione edificatoria.
Il terzo motivo di ricorso è stato, invece, dichiarato infondato. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata non aveva affatto negato l’imponibilità IMU delle aree e dei diritti edificatori di natura perequativa, aderendo al principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il terreno inserito in un comparto di perequazione urbanistica è soggetto all’imposta in ragione della potenzialità edificatoria che gli è direttamente conferita. Avendo la CTR comunque determinato il valore dei terreni, ammettendo l’imponibilità del comparto, la decisione risultava conforme a diritto, restando demandata al giudice del rinvio esclusivamente la questione relativa alla quantificazione della base imponibile.
Nota della Redazione
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