IMU in amministrazione straordinaria: agevolazione di stretta interpretazione non estensibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 20097 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504/1992, che consente alle imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa di differire il versamento dell’IMU sugli immobili compresi nella procedura, integra una norma agevolativa. In quanto deroga al regime impositivo generale, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Il suo espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa non consente di estendere il beneficio all’amministrazione straordinaria, neppure allorquando questa abbia finalità liquidatoria ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, difettando i presupposti per un’integrazione del dato normativo.
Il Fatto
La società contribuente, sottoposta ad amministrazione straordinaria, impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per l’anno d’imposta 2016, relativo all’IMU dovuta sugli immobili compresi nella procedura. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado, riteneva l’agevolazione non applicabile alla procedura in questione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi su sentenze relative ad altri periodi d’imposta, e la violazione dell’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504/1992, in relazione al rinvio operato dall’art. 36 del d.lgs. n. 270/1999.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso il primo motivo, incentrato sulla dedotta efficacia di un giudicato esterno. Il giudicato esterno, pur configurabile anche per le imposte periodiche quando riguardi elementi della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente, non può operare con riferimento alle questioni di diritto. L’interpretazione delle norme compiuta da un giudice, infatti, non è suscettibile di passare in giudicato, non trovando riconoscimento nell’ordinamento processuale italiano il principio dello stare decisis.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affrontato il quesito se la norma agevolativa sia applicabile anche all’amministrazione straordinaria di tipo liquidatorio. Dopo aver dato continuità all’indirizzo espresso dalla stessa Sezione Tributaria con la sentenza n. 14026 del 2025, ha escluso tale possibilità. La censura si fondava sul richiamo all’art. 36 del d.lgs. n. 270/1999, che assimila l’amministrazione straordinaria alla liquidazione coatta amministrativa per quanto non previsto dal decreto stesso. Tale rinvio, ad avviso della Corte, non è dirimente, essendo finalizzato a regolamentare lo svolgimento della procedura solo per gli aspetti non normati in via esplicita: non è plausibile che ogni disposizione riferibile alla liquidazione coatta si applichi automaticamente all’amministrazione straordinaria.
Nel merito, la Corte ha qualificato l’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504/1992 come norma avente chiara funzione agevolativa, poiché prevede un regime speciale che esenta il contribuente dal pagamento di sanzioni e interessi e differisce i tempi di pagamento rispetto a quelli ordinari. Ne discende la natura eccezionale della disposizione, che, secondo il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 11373 del 2015, impone lo stretto criterio interpretativo, rigorosamente ancorato al dato letterale, escludendo l’interpretazione analogica per le norme impositive, sanzionatorie o agevolative. La diversità ontologica tra le procedure e la possibilità che l’amministrazione straordinaria abbia anche finalità conservative rendono, inoltre, irrilevante la circostanza che il tribunale abbia dichiarato la cessazione dell’esercizio dell’impresa.
A conforto di tale lettura, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 768, della legge n. 160/2019 che, nel disciplinare la “nuova IMU”, ha ribadito la riferibilità del beneficio ai soli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa. Il legislatore del 2019, pur potendo farlo, non ha esteso la disciplina di favore alle altre procedure concorsuali a finalità liquidatoria, confermando la portata strettamente letterale della previsione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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