Omessa valutazione del fatto decisivo e motivazione contraddittoria sull’imputazione del pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 10624 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imputazione del pagamento, è affetta da motivazione illogica e contraddittoria la sentenza d’appello che, per un verso, nega la sussistenza di una pluralità di rapporti di debito e credito tra le parti e, per altro verso, affronta la questione della imputazione del versamento ex art. 1193 cod. civ., desumendo la volontà del debitore da facta concludentia ed elementi presuntivi. È altresì viziata da omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la decisione che non valuti l’importo effettivo dei lavori eseguiti in subappalto, risultante dalla formalizzazione dei lavori e dalle fatture emesse, e la discrasia tra la somma versata e il valore delle opere documentato. Il giudice di merito deve confrontarsi con il fatto storico costituito dal valore reale della prestazione e non può fondare l’imputazione su una ricostruzione non conciliabile con la contabilità di causa.
Il Fatto
Un’impresa individuale di costruzioni, titolare di un rapporto di subappalto, chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società appaltatrice per il corrispettivo dei lavori in economia eseguiti su un cantiere, pari a euro 74.321,76 e riferiti al terzo stato di avanzamento. La società si opponeva sostenendo di aver già adempiuto mediante un pagamento di euro 93.574,00, effettuato il giorno successivo all’incasso della somma dal committente pubblico.
Il tribunale rigettava l’opposizione, imputando il versamento, in applicazione dell’art. 1193, secondo comma, cod. civ., al debito più oneroso e più antico, relativo a un diverso e precedente cantiere. La Corte d’appello accoglieva il gravame della società, ritenendo che il pagamento dovesse essere imputato a saldo dei lavori del cantiere in contestazione, in quanto corrispondente all’importo indicato nella contabilità e sorretto dall’intenzione del debitore di estinguere quel debito. Contro tale pronuncia l’impresa proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi concernenti l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente o contraddittoria, trattandoli congiuntamente per connessione. Il nodo della controversia è l’individuazione del fatto storico costituito dall’importo effettivo dei lavori eseguiti in subappalto presso il cantiere di San Cassiano nel periodo marzo-giugno 2010.
Il ricorrente deduce che tale valore ammontava a euro 74.321,76 e non alla maggior somma di euro 93.574,00 versata dalla società. La circostanza emerge dalla formalizzazione dei lavori trasmessa nel novembre 2010, dalle buste paga degli operai e dalla successiva fattura emessa per l’importo minore, coincidente con il credito azionato in via monitoria.
La Corte rileva che la sentenza d’appello ha omesso di confrontarsi con questo dato, affermando che la somma corrispondeva esattamente all’importo indicato nella contabilità presentata dal subappaltatore, «come risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta». I dati, però, secondo il ricorrente, non sono tra loro conciliabili, poiché il valore effettivo delle opere è inferiore e la relativa documentazione proverrebbe dai documenti prodotti dal subappaltatore, non dalla società.
La motivazione appare inoltre illogica laddove nega la sussistenza di una pluralità di rapporti di debito e credito tra le parti e, nel contempo, affronta la imputazione del pagamento, questione non conciliabile con l’affermata unicità del debito. Emerge, inoltre, l’omessa giustificazione della differenza di euro 19.252,24 tra la somma versata e il valore dei lavori documentato.
I motivi primo, secondo, terzo e settimo sono pertanto accolti, con assorbimento degli ulteriori. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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