Deposito cartaceo del ricorso in Cassazione e improcedibilità (Cass. civ. Sez. II n. 10623 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione depositato in cancelleria a mezzo posta cartacea raccomandata è improcedibile. L’art. 134 disp. att. c.p.c., che consentiva tale modalità di deposito, è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022. L’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023, impone il deposito degli atti processuali e dei documenti esclusivamente in via telematica, salvi i casi eccezionali previsti dall’ultimo comma. Ne consegue che, fuori dai casi tassativi in cui è consentito, il deposito non telematico non produce gli effetti dell’art. 369 c.p.c. e il ricorso va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Un condomino aveva impugnato davanti al Tribunale di Taranto alcune delibere assembleari, chiedendone la nullità o, in via subordinata, l’annullamento. La domanda era stata respinta e la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva rigettato il gravame. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di norme sul funzionamento dell’assemblea condominiale e vizi di motivazione.

Il Condominio ha resistito con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio per improcedibilità ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente ha chiesto la decisione nel merito ed entrambe le parti hanno depositato memoria. La questione decisiva riguarda le modalità di deposito del ricorso in cancelleria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare un profilo processuale che assorbe l’esame dei motivi. Il ricorso risulta pervenuto in cancelleria a mezzo posta cartacea raccomandata, modalità prevista dall’art. 134 disp. att. c.p.c., norma tuttavia abrogata dal d.lgs. n. 149/2022.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, che estende l’applicazione della riforma ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, con un elenco di disposizioni applicabili anche ai giudizi anteriori non ancora fissati. La disciplina transitoria è quindi espressamente richiamata.

Segue l’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., che, per effetto dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, si applica a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione da quella stessa data. La norma stabilisce che il deposito degli atti processuali e dei documenti ha luogo esclusivamente in via telematica, salvi i casi eccezionali previsti dall’ultimo comma.

Poiché il deposito è avvenuto in via non telematica fuori dai casi tassativi consentiti, la Corte applica l’art. 369 c.p.c. e dichiara il ricorso improcedibile, richiamando il proprio precedente Cass. n. 10689/2023. Il ricorso è quindi definito in conformità alla proposta formulata ai sensi del nuovo art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

La decisione produce ulteriori effetti. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Trova applicazione, inoltre, il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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