Omessa valutazione dell’istanza di rinvio del difensore impedito: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. II n. 11695 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il vizio consegue alla mancata pronuncia sull’istanza, a nulla rilevando la sua fondatezza nel merito: è sufficiente che il giudice abbia omesso ogni valutazione, così precludendo alla difesa di interloquire. La nullità travolge gli atti che ne dipendono e impone la trasmissione degli atti al giudice del merito perché si celebri un nuovo giudizio di secondo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Velletri, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio, rideterminando la pena in anni tre di reclusione e 3600 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 177 e 179 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito esaminato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento per ragioni di salute, avanzata dal difensore con PEC il 9 marzo 2024 in vista dell’udienza dell’11 marzo 2024. Deduce inoltre la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già coperti da una precedente sentenza di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso e assorbente ogni altra censura. La questione giuridica riguarda il trattamento processuale riservato all’istanza di differimento dell’udienza presentata dal difensore di fiducia che si trovi in stato di legittimo impedimento a comparire.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di differimento determina il difetto di assistenza dell’imputato e la conseguente nullità assoluta degli atti successivi, compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Sono citati i precedenti Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015 e Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015.
Dagli atti allegati al ricorso emerge che il difensore aveva chiesto il rinvio con PEC inviata alla cancelleria il 9 marzo 2024, rappresentando il proprio impedimento a comparire e allegando un certificato medico da cui risultavano lo stato febbrile e l’impossibilità di uscire dal domicilio.
Dall’esame degli atti del fascicolo e di quelli trasmessi dalla Corte di appello risulta che l’istanza era stata tempestivamente inviata al corretto indirizzo della Corte di merito, in vista dell’udienza a trattazione orale, ma non era stata portata a conoscenza del collegio giudicante. Quest’ultimo ha preso atto dell’assenza del difensore e lo ha sostituito ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., senza formulare alcuna valutazione sull’istanza, né nel verbale di udienza né nella sentenza.
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché si celebri un nuovo giudizio di secondo grado, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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