Il limite del triplo nel reato continuato non ammette aumenti aggiuntivi (Cass. pen. Sez. 5 n. 8826 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pena complessiva irrogata per una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non può essere superiore al triplo della pena inflitta per la violazione più grave. Il limite del triplo previsto dall’art. 81, comma 1, cod. pen. opera infatti sul risultato finale, e non come aumento aggiuntivo da sommare alla pena base. La Corte di cassazione, ove il giudice di merito abbia superato tale limite, può rideterminare direttamente la pena complessiva nella misura legale massima consentita, procedendo all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Fatto

A seguito dell’annullamento con rinvio di un precedente provvedimento, la Corte d’appello di Torino riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati ascritti all’imputato in tre diverse sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.800 di multa, con riferimento al reato più grave costituito da un furto pluriaggravato.

Il difensore dell’imputato ricorreva in Cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale determinato la pena complessiva in misura eccedente il triplo della pena base, pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.401 di multa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, chiarendo il corretto significato della locuzione “fino al triplo” contenuta nell’art. 81, comma 1, cod. pen. Tale espressione deve essere interpretata nel senso che la pena complessiva non possa essere superiore al triplo della pena base, e non che alla pena base possano aggiungersi aumenti fino al triplo della stessa.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003, Petrella, Rv. 226076-01 e dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, Rv. 270073-01, evidenziando come, in entrambi i casi, la rideterminazione della pena fosse avvenuta fino al triplo complessivo della pena per la violazione più grave, e non aggiungendo il detto triplo alla stessa.

Nel caso di specie, la pena comminata nell’ordinanza impugnata — anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.800 di multa — risultava superiore al massimo consentito, pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.401 di multa. La Corte ha quindi esercitato il potere di rideterminazione diretta, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’entità della pena, che ha ricondotto alla misura legale corretta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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