Truffa aggravata per modifiche postume del cartellino e dolo indiretto (Cass. pen. Sez. II n. 11694 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa continuata e pluriaggravata, la modifica “postuma” del cartellino segnatempo operata dal dipendente addetto, in assenza del prescritto giustificativo, integra l’inganno rilevante ai fini dell’art. 640 cod. pen. anche quando l’agente non abbia conoscenza certa dell’assenza del collega. L’elemento soggettivo è infatti costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, che ricomprende la mera accettazione del rischio del verificarsi dell’evento. Il profitto e il danno non sono esclusi dal fatto che le ore non lavorate abbiano superato il monte ore retribuito, poiché il dipendente acquisisce comunque il diritto a recuperi orari e posizioni soggettive economicamente valutabili in danno dell’amministrazione. La rinuncia alla prescrizione, per essere efficace, deve intervenire prima che sia pronunciata sentenza nel grado in cui la causa estintiva è maturata.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per truffa continuata e pluriaggravata in concorso, ai danni dell’azienda sanitaria regionale, per aver operato modifiche “postume” dell’orario di lavoro di un collega tramite il sistema di rilevazione delle presenze. La Corte d’appello ha confermato la condanna limitatamente a due condotte del settembre 2016 e ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai fatti anteriori, ritenendo sussistenti elementi indizianti anche per essi.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha contestato la violazione dell’art. 640 cod. pen., l’inosservanza degli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e l’omessa valutazione di prove decisive. In via preliminare ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione maturata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della rinuncia alla prescrizione, dichiarandola tardiva e inefficace con riguardo ai reati già dichiarati estinti. Il principio è che la rinuncia vale solo se formulata prima che sia pronunciata sentenza nel grado in cui la causa estintiva è maturata. La rinuncia spiega quindi effetti esclusivamente per le condotte oggetto di affermazione di responsabilità.
Sul primo profilo, la Corte ritiene logica la ricostruzione dei giudici di merito. Poiché il collega era stato visto dai militari operanti allontanarsi dall’ospedale nelle ore pomeridiane dei due giorni contestati, è provata la falsità dell’attestazione di continuativa presenza in servizio. Quanto alla dedotta non necessarietà del “giustificativo”, l’art. 5 del regolamento dell’azienda sanitaria lo esigeva anche per le variazioni afferenti all’attività libero-professionale.
La Corte esclude la dedotta contraddittorietà tra la condanna per truffa e l’assoluzione dal reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché il Tribunale aveva espressamente affermato la falsità delle attestazioni per i due episodi del settembre 2016.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama il principio per cui il dolo di truffa è generico e comprende l’accettazione del rischio dell’evento. L’avere operato le modifiche in assenza di giustificativo, essendo ignara dell’effettiva presenza del collega, implica quantomeno il dolo indiretto.
Infine, la Corte ritiene non fondata la censura sull’insussistenza di profitto e danno: anche ammesso lo sforamento del monte ore, dalle ore attestate e non svolte sarebbero discesi il diritto a recuperi orari e posizioni soggettive favorevoli in danno dell’amministrazione. Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che, in presenza di prescrizione, il sindacato sulla causa più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. si limita alla sentenza impugnata e rileva solo l’assoluta assenza di prova. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.