Onere di allegazione del domicilio nell’impugnazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 5067 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., relativa all’onere di depositare, con l’atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della legge n. 114/2024, in forza del principio tempus regit actum. L’onere può essere assolto anche mediante un richiamo espresso e specifico, nell’atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. Tale richiamo è necessario per consentire al giudice dell’impugnazione di individuare immediatamente il luogo della notificazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, all’esito di giudizio abbreviato, aveva emesso sentenza di condanna nei confronti dell’imputato. La difesa ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, la quale ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per non aver la parte depositato, con l’atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha preliminarmente inquadrato la questione, richiamando l’ordinanza di rimessione n. 26458/2024 alle Sezioni Unite in merito alla portata dell’onere di allegazione del domicilio e all’applicabilità della disciplina abrogata. La Corte ha ricordato che la legge n. 114/2024 ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ma non ha dettato una disciplina transitoria per le impugnazioni proposte in precedenza.
La successiva decisione delle Sezioni Unite n. 13808 del 2025, invocata dal ricorrente, ha chiarito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Nel caso di specie, l’appello era stato proposto in epoca anteriore a tale data, con conseguente applicabilità della normativa vigente all’epoca di presentazione.
Quanto alla doglianza difensiva, la Corte ha osservato come dalla documentazione emergesse che l’imputato non era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado e che una dichiarazione di domicilio era già presente nel fascicolo, richiamata nella sentenza di prime cure. Tuttavia, nell’atto di appello non vi era alcun riferimento espresso e specifico a tale precedente dichiarazione né alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
La S.C. ha quindi ribadito che la mera presenza della dichiarazione negli atti del giudizio non è sufficiente ad assolvere l’onere, poiché la norma impone alla parte un adempimento positivo, volto ad agevolare l’instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di impugnazione. L’interpretazione estensiva delle Sezioni Unite ammette il richiamo alla precedente dichiarazione, ma lo subordina al requisito della specificità, requisito non rispettato nel caso concreto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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