Sequestro informatico e selezione dei dati: obbligo di motivazione del giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 31436 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale non è chiamato a verificare la fondatezza dell’accusa in una prospettiva di merito, ma soltanto l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi posti a fondamento della notitia criminis a rendere proficuo l’espletamento di ulteriori indagini, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene. Sono pertinenti al reato non solo le cose che ne costituiscono il corpo o il prodotto, ma anche tutte quelle comunque connesse, pure indirettamente, al fatto per cui si procede. Nel bilanciamento tra esigenze di accertamento e tutela della riservatezza e dei dati personali, il provvedimento ablativo di materiale informatico deve essere sottoposto, nella fase genetica e in quella esecutiva, a limiti quantitativi, qualitativi e temporali: deve indicare le ragioni del sequestro esteso ovvero le specifiche informazioni cercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi di esecuzione della selezione, con restituzione dei dati non rilevanti.
Il Fatto
Il Tribunale di Savona ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal titolare di un’agenzia investigativa avverso il decreto di ispezione di sistemi informatici e telematici e di contestuale sequestro probatorio, avente ad oggetto documentazione, corrispondenza analogica e digitale, smartphone, hard disk e notebook. Al ricorrente è contestato, quale titolare dell’agenzia, di avere consegnato somme di denaro a un militare della Guardia di Finanza affinché questi compisse atti contrari ai doveri d’ufficio, effettuando accessi a banche dati istituzionali e riferendogli le informazioni acquisite.
Un primo decreto di perquisizione era stato annullato dal Tribunale per difetto di specifica contestazione delle condotte, individuate mediante la mera indicazione delle norme violate. Emesso un nuovo provvedimento, il ricorrente ha proposto riesame deducendo la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, l’illegittimità del sequestro senza preventiva ispezione, la mancata delimitazione degli estremi di tempo e luogo, la nullità del decreto per assenza di autorizzazione del giudice e l’inutilizzabilità soggettiva dei tabulati acquisiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda in via preliminare che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante, meramente apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e n. 25932 del 2008.
Sul primo profilo, la Corte richiama il principio secondo cui oggetto del riesame è l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli indizi a rendere proficue ulteriori indagini (Sez. VI n. 38910 del 2025; Sez. III n. 3465 del 2019). Il provvedimento assume carattere meramente esplorativo solo quando manchi qualsiasi indicazione circa la condotta ritenuta illecita. Nella specie, il Tribunale ha valorizzato la denuncia del militare, le sue dichiarazioni e gli accertamenti sul traffico telefonico, dai quali sono emersi frequenti contatti tra gli indagati e accessi alle banche dati in concomitanza temporale con essi.
Quanto ai principi di proporzionalità e adeguatezza, la Corte richiama l’orientamento che esige l’indicazione delle ragioni del sequestro onnicomprensivo, dei criteri di selezione del materiale informatico e dei tempi di restituzione dei dati non rilevanti (Sez. VI n. 17677 del 2025). Il Tribunale ha ritenuto rispettati tali requisiti, valorizzando le indicazioni del pubblico ministero sulle modalità di selezione e sulle tempistiche di restituzione, con vincolo strumentale all’acquisizione mirata dei dati.
È respinta anche l’eccezione di inutilizzabilità dei tabulati: il decreto autorizzativo del G.i.p. non ha limitato l’acquisizione alla sola ipotesi in materia di stupefacenti, ma ha recepito la richiesta riferita anche alla posizione del ricorrente. Infine, sulla competenza distrettuale, la Corte ribadisce che essa va individuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. (Sez. III n. 13222 del 2016; Sez. I n. 27181 del 2013), restando irrilevante la prospettazione di fattispecie non iscritte. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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