L’omesso deposito di atti secretati innanzi al Tribunale non integra abnormità (Cass. pen. Sez. 1 n. 553 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La categoria dell’abnormità del provvedimento giurisdizionale postula che l’atto sia avulso dall’intero ordinamento processuale (abnormità strutturale) ovvero che, pur non essendo intrinsecamente estraneo al sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo se non compiendo un atto nullo o una violazione di legge, ovvero una indebita regressione del procedimento (abnormità funzionale). Non è abnorme, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, l’ordinanza del giudice che, accogliendo l’eccezione difensiva, dichiari la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per omesso deposito di un atto secretato e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, allorché tale decisione non determini la stasi del procedimento e si conformi ad un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure non univoco, in materia di conseguenze dell’omesso deposito.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, accoglieva l’istanza difensiva — reiterativa di analoga eccezione già respinta in udienza preliminare — e dichiarava la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. La declaratoria di nullità traeva origine dall’assenza, tra gli atti depositati a seguito della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., del verbale di interrogatorio, richiesto da un coimputato prima della conclusione delle indagini, essendo tale atto secretato ai sensi degli artt. 329 cod. proc. pen. e 130 d.lgs. n. 271/1989.

Avverso l’ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la natura abnorme del provvedimento per violazione di legge, in quanto foriero di una indebita regressione del processo e tale da costringere l’ufficio requirente ad un’attività ultronea, in violazione del principio di ragionevole durata. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione concludeva invece per l’inammissibilità del ricorso, non ravvisando i presupposti dell’abnormità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione premette che la dogmatica dell’abnormità distingue tra una categoria strutturale, relativa all’atto avulso dal sistema organico della legge processuale, e una categoria funzionale, che ricorre quando l’atto, pur non estraneo al sistema, ne determini la stasi, imponendo per proseguire il compimento di un atto nullo o una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale, ovvero una indebita regressione del procedimento, con richiamo a precedenti quali Sez. U. n. 25957 del 2009 e Sez. U. n. 5307 del 2007.

Quanto alle conseguenze dell’omesso deposito di atti di indagine, la Corte ricorda l’esistenza di due distinti orientamenti. Un primo filone — cui aderiscono, tra le altre, Sez. 1 n. 4071 del 2018 e Sez. 3 n. 24979 del 2017 — esclude la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ravvisando piuttosto una forma di inutilizzabilità degli atti non trasmessi. Un diverso orientamento, espresso da Sez. 2 n. 20125 del 2018, qualifica l’omesso deposito come nullità di ordine generale a regime intermedio.

Ciò premesso, la Corte osserva come il Tribunale, accogliendo l’eccezione, si sia limitato a conformarsi ad uno degli orientamenti di legittimità, sia pure non maggioritario. Il provvedimento impugnato non può pertanto ritenersi avulso dal sistema processuale né determina la stasi del procedimento, non ricorrendo i presupposti per la configurabilità dell’abnormità sotto alcun profilo. L’assenza del vizio di abnormità, in mancanza di uno specifico rimedio impugnatorio avverso la decisione di restituzione degli atti, comporta l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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