Pene sostitutive non applicabili d’ufficio dal giudice d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 5597 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la conversione della pena detentiva d’ufficio, in assenza di una specifica e motivata richiesta formulata nell’atto di gravame. La sostituzione non rientra, infatti, nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., norma di natura derogatoria ed eccezionale rispetto al principio devolutivo dell’appello. È altresì manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la dosimetria della pena quando la motivazione del giudice di merito risulti ancorata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non manifestamente illogica.
Il Fatto
Con sentenza del 19/06/2025 la Corte di Appello di Catania, riconosciuta la fattispecie di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, ha ridotto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, la pena inflitta al ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all’aumento per la continuazione e alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, non essendo sindacabile in sede di legittimità la dosimetria della pena quando la motivazione del giudice di merito non risulti manifestamente illogica. La Corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando gli elementi ritenuti più significativi, con particolare riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e in quantitativo non modesto.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la questione non era stata devoluta con i motivi di appello, come risultava dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice d’appello non può disporre la sostituzione della pena detentiva breve d’ufficio, in assenza di una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame. La conversione della pena detentiva, infatti, non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale rispetto al principio devolutivo dell’appello.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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