Il controllo giudiziario volontario richiede l’accertamento autonomo della natura dell’infiltrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 17773 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, qualora l’impresa richieda l’accesso al controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice non è vincolato dalle valutazioni espresse nell’informazione antimafia interdittiva, ma deve accertare autonomamente la sussistenza e la natura dell’infiltrazione mafiosa. La regola di giudizio applicabile è quella della sussistenza di sufficienti indizi, secondo il canone del “più probabile che non”, e non quella della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Ne consegue che il giudice d’appello che riformi in peius la decisione di primo grado non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria né a una motivazione rafforzata. La motivazione che recepisca acriticamente il contenuto del provvedimento prefettizio, senza offrire autonoma e adeguata giustificazione sul carattere stabile e strutturale dell’infiltrazione, è meramente apparente e integra il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La società, colpita da interdittiva antimafia, aveva ottenuto dal Tribunale l’applicazione del controllo giudiziario volontario. A seguito dell’appello del Pubblico ministero, la Corte di appello aveva revocato il decreto, ritenendo che l’infiltrazione mafiosa avesse carattere strutturale e non occasionale e che la prognosi di emendabilità fosse negativa. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con plurime violazioni di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha escluso che il giudice d’appello, nel riformare la decisione di primo grado, sia tenuto a una motivazione rafforzata. La necessità di una maggiore persuasività della sentenza di appello che riformi l’assoluzione è connessa alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che caratterizza il giudizio di cognizione ma non quello di prevenzione, fondato sul diverso canone dei sufficienti indizi e sulla natura precaria del giudizio di pericolosità e sulla possibilità che esso muti nel tempo.

La Corte ha inoltre affermato che il giudice della prevenzione non è vincolato dall’ordinanza prefettizia in ordine alla sussistenza e alla natura dell’infiltrazione mafiosa. Prendendo atto della posizione assunta dalle Sezioni Unite nella decisione del dicembre 2025, ha precisato che il giudice ha il compito di accertare la sussistenza dell’infiltrazione e la sua natura. Di conseguenza, è infondata la doglianza relativa alla classificazione dell’impresa come “mafiosa”, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini del rigetto dell’istanza, la natura non occasionale dell’infiltrazione, con conseguente carenza di interesse della ricorrente.

È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla carenza di motivazione. La Corte di appello ha censurato il Tribunale per non aver autonomamente valutato il compendio istruttorio, ma ha poi formulato conclusioni apodittiche laddove ha affermato che la società era stabilmente asservita al sodalizio criminale, senza chiarire gli elementi da cui tale natura strutturale e non emendabile dell’infiltrazione potesse desumersi e limitandosi a recepire acriticamente il contenuto dell’interdittiva.

La Corte ha quindi precisato che la motivazione meramente apparente integra il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ha pertanto accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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