Fiscalizzazione dell’abuso edilizio inapplicabile alle opere in zona vincolata (Cass. pen. Sez. 3 n. 9586 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di fiscalizzazione dell’abuso edilizio di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non equivale a una sanatoria dell’illecito. In presenza di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 impone di qualificarle sempre come difformità totali o variazioni essenziali, con la conseguenza che la fiscalizzazione non è mai applicabile. L’esecuzione dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale permane di competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen., anche a fronte dell’estinzione del reato, trattandosi di provvedimento formalmente giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativo. Il giudice dell’esecuzione non è tenuto a disporre officiosamente accertamenti tecnici sulla staticità del fabbricato in difetto di allegazioni fattuali minime da parte dell’istante.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive, disposto con sentenza di patteggiamento. La difesa della condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame della possibilità di sostituire la demolizione con la c.d. fiscalizzazione dell’abuso, alla luce della pretesa interconnessione strutturale tra parte abusiva e parte assentita dell’immobile e del conseguente rischio per la staticità del fabbricato.
La ricorrente sosteneva che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre accertamenti per escludere problematiche di stabilità connesse alla demolizione, richiamando precedenti di legittimità in materia di applicabilità dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e pronunce dei giudici amministrativi sulla necessità di una valutazione tecnica accurata prima della sanzione demolitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva fornito adeguata risposta sulla persistenza dell’ordine demolitorio, qualificato come provvedimento formalmente giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativo, la cui esecuzione permane di competenza del giudice penale ex art. 665 cod. proc. pen. anche a fronte dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen.
Quanto alla doglianza sulla mancata verifica del rischio statico, la Corte ha riconosciuto che la risposta dell’ordinanza risultava mancante, ma ha precisato che il giudice non era tenuto, in difetto di allegazioni fattuali minime sulla natura di parziale difformità delle opere, a instaurare officiosamente una complessa istruttoria tecnica. La carenza motivazionale si rivelava, pertanto, non sintomo di erronea applicazione della legge ma naturale conseguenza della inapplicabilità ab origine dell’istituto alla fattispecie.
In diritto, la Corte ha ricordato che l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire. Ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui, per gli interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 li qualifica sempre come difformità totali o variazioni essenziali, rendendo la fiscalizzazione mai applicabile. Nel caso di specie, le opere, eseguite in assenza di permesso di costruire e in zona vincolata, determinavano una nuova unità abitativa con aumento di volume e superficie, con conseguente esclusione della sanzione sostitutiva.
La Corte ha infine escluso la sanatoria per l’omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile, essendo opere eseguite in zona sismica, e ha ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza del TAR Catania, le cui ipotesi di applicabilità della fiscalizzazione non ricorrevano nella fattispecie. Ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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