Omesso esame della diffida ad adempiere e individuazione dell’inadempiente (Cass. civ. Sez. II n. 6656 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda tanto i fatti storici principali quanto quelli secondari, quando questi ultimi siano dedotti in funzione probatoria dei primi. Il giudice d’appello che trascuri un documento potenzialmente idoneo a modificare l’individuazione della parte inadempiente incorre nel vizio di omesso esame. La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., contenente l’avvertimento che il contratto si sarebbe risolto di diritto in difetto di adempimento entro il termine, costituisce fatto decisivo la cui mancata valutazione determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
Il Fatto
Promissari acquirenti di un appartamento avevano convenuto in giudizio la promittente venditrice, deducendo di aver versato una caparra e di aver visto consegnare le chiavi dell’immobile. Lamentavano che la controparte non si fosse presentata alla stipulazione del contratto definitivo, nonostante i solleciti, e chiedevano la condanna al pagamento del doppio della caparra a seguito dell’esercizio del diritto di recesso.
La convenuta, costituitasi, aveva contestato l’utilizzo dell’immobile e aveva proposto domanda riconvenzionale di rilascio, chiedendo di ritenere la caparra. Il Tribunale di Savona aveva accertato l’inadempimento della convenuta e la legittimità del recesso, condannandola al pagamento di euro 6.000. La Corte d’appello di Genova aveva rigettato il gravame. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella diffida ad adempiere contenuta in una raccomandata ricevuta il 9 maggio 2005. Mediante tale missiva la ricorrente aveva intimato la diffida risolutoria, chiedendo il rilascio dell’appartamento e la restituzione delle chiavi, con avvertimento che in difetto il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto entro quindici giorni.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto discusso e decisivo concerne tanto i fatti storici principali quanto quelli secondari, quando questi siano dedotti in funzione probatoria dei primi. Nel caso concreto, la Corte d’appello si era limitata a esaminare la lettera del 1° marzo 2005, senza considerare la successiva lettera del 3 maggio 2005, che pure aveva citato nella ricostruzione dei fatti.
Il giudice di merito aveva qualificato la missiva del 1° marzo 2005 come richiesta di risarcimento dei danni, escludendo che costituisse diffida ad adempiere. Non aveva però valutato il documento successivo, potenzialmente idoneo, in quanto atto ex art. 1454 c.c., a modificare l’individuazione della parte inadempiente. In quella lettera la ricorrente aveva invitato le controparti al rilascio dell’immobile e alla restituzione delle chiavi entro quindici giorni, senza rinnovare la disponibilità alla stipulazione del definitivo.
Secondo la Corte, l’esame di tale documento incide sulla questione relativa alla mancata presentazione della ricorrente agli incontri fissati per la stipulazione del definitivo e, dunque, sull’esito complessivo della lite. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, che contestavano rispettivamente l’omesso esame di altre circostanze e la violazione di plurime norme codicistiche.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà valutando la lettera del 3 maggio 2005 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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